Art. 24 Clausola valutativa 1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di accoglienza solidale, integrazione e accesso ai servizi delle persone straniere immigrate. 2. A tal fine la giunta regionale presenta con cadenza triennale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione che documenta in particolare: a) lo stato di attuazione del Piano triennale degli interventi e dei relativi Programmi annuali e la spesa sostenuta per ambito d'intervento; b) il grado e le modalita' di coordinamento tra le direzioni centrali coinvolte e tra i diversi soggetti attuatori degli interventi; c) le attivita' svolte dalla Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate; d) gli esiti degli interventi a sostegno del diritto d'asilo di cui all'art. 11 e delle iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi d'origine previsti dall'art. 13; e) l'istituzione di servizi di mediazione socio-culturale presso i centri dell'impiego previsti dall'art. 22, comma 2, lettera c), e la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento dei mediatori culturali di cui all'art. 20, comma 2. 3. La relazione e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.