Art. 24 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. Il Consiglio regionale  controlla  l'attuazione  della  presente
legge e  valuta  i  risultati  ottenuti  in  termini  di  accoglienza
solidale, integrazione e accesso ai servizi delle  persone  straniere
immigrate. 
  2. A tal fine la giunta regionale presenta con  cadenza  triennale,
entro il 31 marzo dell'anno successivo al  triennio  di  riferimento,
una relazione che documenta in particolare: 
    a) lo stato di attuazione del Piano triennale degli interventi  e
dei relativi Programmi  annuali  e  la  spesa  sostenuta  per  ambito
d'intervento; 
    b) il grado e le modalita'  di  coordinamento  tra  le  direzioni
centrali  coinvolte  e  tra  i  diversi  soggetti   attuatori   degli
interventi; 
    c)   le   attivita'   svolte   dalla   Consulta   regionale   per
l'integrazione delle persone straniere immigrate; 
    d) gli esiti degli interventi a sostegno del diritto  d'asilo  di
cui all'art. 11 e delle iniziative di  rientro  e  reinserimento  nei
Paesi d'origine previsti dall'art. 13; 
    e) l'istituzione di servizi di mediazione socio-culturale  presso
i centri dell'impiego previsti dall'art. 22, comma 2, lettera  c),  e
la realizzazione di iniziative  di  formazione  e  aggiornamento  dei
mediatori culturali di cui all'art. 20, comma 2. 
  3. La relazione e i relativi  atti  consiliari  che  ne  concludono
l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.