Art. 25 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. In via di prima applicazione e limitatamente  all'anno  2016  la
giunta regionale e' autorizzata ad  approvare  il  Programma  annuale
anche in assenza del Piano triennale, in conformita' con i principi e
le finalita' di cui all'art. 1, nonche'  con  le  disposizioni  della
presente legge. 
  2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge e, comunque,  per  quelli  relativi  alla
programmazione 2015, continua ad applicarsi la normativa previgente. 
  3. Fino all'approvazione dei  regolamenti  previsti  dall'art.  22,
comma  4,  continuano  a  osservarsi,  per  quanto  applicabili,   le
disposizioni dei seguenti atti regolamentari: 
    a) decreto del Presidente della Regione 7  agosto  2006,  n.  236
(Regolamento concernente le modalita' di  approvazione  dei  progetti
formativi di  lavoratori  stranieri  in  trasferimento  temporaneo  o
distacco ai sensi dell' art. 27, comma 1,  lettera  f),  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero) e successive modifiche, in attuazione dell'art.  25,
comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo  2005,  n.  5  (Norme  per
l'accoglienza  e  l'integrazione  sociale  delle  cittadine   e   dei
cittadini stranieri immigrati); 
    b) decreto Presidente della Regione  23  novembre  2007,  n.  383
(Regolamento concernente le modalita' di  apposizione  del  visto  ai
progetti di  tirocinio  formativo  e  di  orientamento  di  cittadini
stranieri extracomunitari, in attuazione dell' art. 25, comma  5-bis,
della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per  l'accoglienza  e
l'integrazione sociale delle  cittadine  e  dei  cittadini  stranieri
immigrati). 
  4. Fino all'approvazione del  regolamento  previsto  dall'art.  22,
comma 5, per la ripartizione tra le province delle quote di  ingresso
per lavoratori stranieri extracomunitari,  continuano  a  osservarsi,
per quanto applicabili, le disposizioni del regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005,  n.  0429/Pres.
(Procedure per  la  ripartizione  tra  le  Province  delle  quote  di
ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari), e  sue  eventuali
successive modifiche.