Art. 25 Disciplina transitoria 1. In via di prima applicazione e limitatamente all'anno 2016 la giunta regionale e' autorizzata ad approvare il Programma annuale anche in assenza del Piano triennale, in conformita' con i principi e le finalita' di cui all'art. 1, nonche' con le disposizioni della presente legge. 2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, per quelli relativi alla programmazione 2015, continua ad applicarsi la normativa previgente. 3. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dall'art. 22, comma 4, continuano a osservarsi, per quanto applicabili, le disposizioni dei seguenti atti regolamentari: a) decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 236 (Regolamento concernente le modalita' di approvazione dei progetti formativi di lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco ai sensi dell' art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati); b) decreto Presidente della Regione 23 novembre 2007, n. 383 (Regolamento concernente le modalita' di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell' art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). 4. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 22, comma 5, per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari, continuano a osservarsi, per quanto applicabili, le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0429/Pres. (Procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari), e sue eventuali successive modifiche.