Art. 27 
 
                       Disposizioni in materia 
                  di documentazione amministrativa 
 
  1. Ai fini della correttezza e della legittimita' della  spesa  nei
rapporti con la pubblica amministrazione, nel caso di interventi  che
consistano nell'erogazione  di  somme  di  denaro  o  altre  utilita'
economicamente valutabili e nell'assegnazione di beni anche immobili,
i destinatari degli interventi stessi sono tenuti alla  presentazione
delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa), con le modalita' di cui all'  art.  2
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394
(Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell' art. 1, comma 6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ).