Art. 27 Disposizioni in materia di documentazione amministrativa 1. Ai fini della correttezza e della legittimita' della spesa nei rapporti con la pubblica amministrazione, nel caso di interventi che consistano nell'erogazione di somme di denaro o altre utilita' economicamente valutabili e nell'assegnazione di beni anche immobili, i destinatari degli interventi stessi sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con le modalita' di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ).