Art. 28 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 7, in relazione agli interventi
di cui all'art. 5, comma 2, art. 11, comma 3, art. 13, art. 16, commi
1 e 2, art. 17, comma 1, art. 18, commi da 4 a 6, art. 20,  comma  1,
art. 21, comma 4, lettere c) e d), art. 23, comma 2,  e'  autorizzata
la spesa complessiva di  2.640.000  euro,  suddivisa  in  ragione  di
1.295.000 euro per l'anno 2016 e 1.345.000 euro  per  l'anno  2017  a
carico dell'unita' di bilancio 8.3.1.5065  e  del  capitolo  5014  di
nuova istituzione, a decorrere dal 2016, nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  2015-2017  con  la
denominazione «Interventi previsti dal Programma delle  politiche  di
immigrazione». 
  2. Per le finalita' di cui all'art. 17, comma 2, e' autorizzata  la
spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa  in  ragione  di  200.000
euro per l'anno  2016  e  200.000  euro  per  l'anno  2017  a  carico
dell'unita' di bilancio 8.3.2.5065  e  del  capitolo  5011  di  nuova
istituzione, a decorrere dal 2016, nello stato  di  previsione  della
spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni  2015-2017  con  la
denominazione «Contributi  per  il  sostegno  di  strutture  dedicate
all'ospitalita'  temporanea  a   favore   delle   persone   straniere
immigrate». 
  3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi  1  e  2,  per
complessivi 3.040.000 euro, suddivisi in ragione  di  1.495.000  euro
per l'anno 2016 e di 1.545.000 euro  per  l'anno  2017,  si  provvede
mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 8.3.1.5065  e
dal capitolo 4409 dello stato di previsione della spesa del  bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017. 
  4. Per le finalita' di cui all'art. 6, comma 4, art. 10 e art.  11,
comma 2, e' autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa
in ragione di 5.000 euro per l'anno 2016 e 5.000 euro per l'anno 2017
a carico dell'unita' di bilancio 8.3.1.5065 e del  capitolo  5015  di
nuova istituzione, a decorrere dal 2016, nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  2015-2017  con  la
denominazione «Spese per la conferenza  regionale  sull'immigrazione,
per la Consulta regionale per l'integrazione delle persone  straniere
immigrate e per il Tavolo regionale  istituzionale  sulla  protezione
internazionale». 
  5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si  provvede
mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 8.3.1.5065  e
dal capitolo 4409 dello stato di previsione della spesa del  bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017. 
  6. Per le finalita' di cui all'art. 20, comma 2, e' autorizzata  la
spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unita' di  bilancio
6.2.1.5063 e del capitolo 5016 di nuova istituzione, a decorrere  dal
2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per gli anni 2015-2017 con la denominazione «Corsi di formazione e di
aggiornamento dei mediatori culturali». 
  7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si  provvede
mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 6.2.1.5062  e
dal capitolo 5808 dello stato di previsione della spesa del  bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017. 
  8. Per le finalita' di cui all'art. 21, comma 4,  lettera  e),  per
l'anno 2016 e' autorizzata la spesa di 3.000 euro carico  dell'unita'
di bilancio 10.1.1.1162 e del  capitolo  4729  di  nuova  istituzione
nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 2015-2017 con la denominazione «Gruppo tecnico di lavoro per
la programmazione degli interventi e dei servizi sociali  rivolti  ai
cittadini stranieri». 
  9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si  provvede
per l'anno 2016  mediante  storno  di  pari  importo  dall'unita'  di
bilancio 7.1.1.1131 e dal capitolo 4364. 
  10. Per le finalita' di cui all'art. 21, comma 5, e' autorizzata la
spesa di 100.000  euro  per  l'anno  2016  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 7.1.1.1131 e del  capitolo  5018  di  nuova  istituzione,  a
decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della  spesa  del
bilancio pluriennale 2015-2017 con la  denominazione  «Rimborsi  agli
Enti del servizio sanitario regionale degli  oneri  sostenuti  per  i
ricoveri umanitari». 
  11. Agli oneri derivanti  dal  disposto  di  cui  al  comma  10  si
provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016  dall'unita'
di bilancio 7.1.1.1131 e dal capitolo 4364 dello stato di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017. 
  12. Per le finalita' di cui all'art. 22, comma 2,  lettera  c),  e'
autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione
di 50.000 euro per ciascuno degli anni  degli  anni  2016  e  2017  a
carico dell'unita' di bilancio 8.3.1.5065  e  del  capitolo  5017  di
nuova istituzione, a decorrere dal 2016, nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  2015-2017  con  la
denominazione «Servizi di  mediazione  socio  -  culturale  presso  i
Centri per l'impiego». 
  13. Agli oneri derivanti  dal  disposto  di  cui  al  comma  12  si
provvede mediante storno di  pari  importo  dall'unita'  di  bilancio
8.5.1.1146 e dal capitolo 4682 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.