Art. 3 
 
                       Funzioni della Regione 
 
  1. La Regione provvede mediante la struttura competente in  materia
di  immigrazione  alla  programmazione  e  gestione  delle  politiche
migratorie, curando in  tale  ambito  l'attuazione  degli  interventi
attribuiti  alla  Regione  da  leggi  statali   e   dalla   normativa
dell'Unione europea  al  fine  di  favorire  l'integrazione  sociale,
culturale e civile delle persone straniere immigrate. 
  2. In particolare la Regione provvede a: 
    a) adottare il Piano triennale  degli  interventi  e  i  relativi
Programmi annuali; 
    b)  promuovere,  in  raccordo  con  il  governo   nazionale,   le
prefetture e gli enti locali, progetti a supporto degli interventi di
prima accoglienza,  nei  confronti  dei  soggetti  a  cui  sia  stato
riconosciuto, ai sensi  della  normativa  vigente,  il  diritto  alla
protezione internazionale; 
    c) erogare contributi per  l'attuazione  dei  diversi  interventi
previsti dal Programma annuale; 
    d)  curare  l'aggiornamento  degli   operatori   della   pubblica
amministrazione e delle associazioni  o  enti  che  svolgono  servizi
specifici in materia di immigrazione; 
    e) valutare l'efficacia e l'efficienza degli  interventi  attuati
nel territorio regionale, garantire nell'intero territorio  regionale
omogeneita' e pari opportunita' di accesso alle  diverse  prestazioni
ed   effettuare   l'analisi   e   il   monitoraggio   del    fenomeno
dell'immigrazione,  al  fine  di  evitare  episodi  e  situazioni  di
discriminazione; 
    f) promuovere e attuare progetti e politiche attive  mirate  alla
diffusione fra i destinatari  della  presente  legge  dei  doveri  di
cittadinanza, del rispetto del pluralismo religioso, della  difesa  e
della tutela dei diritti dell'infanzia e delle donne.