Art. 3 Funzioni della Regione 1. La Regione provvede mediante la struttura competente in materia di immigrazione alla programmazione e gestione delle politiche migratorie, curando in tale ambito l'attuazione degli interventi attribuiti alla Regione da leggi statali e dalla normativa dell'Unione europea al fine di favorire l'integrazione sociale, culturale e civile delle persone straniere immigrate. 2. In particolare la Regione provvede a: a) adottare il Piano triennale degli interventi e i relativi Programmi annuali; b) promuovere, in raccordo con il governo nazionale, le prefetture e gli enti locali, progetti a supporto degli interventi di prima accoglienza, nei confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto alla protezione internazionale; c) erogare contributi per l'attuazione dei diversi interventi previsti dal Programma annuale; d) curare l'aggiornamento degli operatori della pubblica amministrazione e delle associazioni o enti che svolgono servizi specifici in materia di immigrazione; e) valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi attuati nel territorio regionale, garantire nell'intero territorio regionale omogeneita' e pari opportunita' di accesso alle diverse prestazioni ed effettuare l'analisi e il monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione, al fine di evitare episodi e situazioni di discriminazione; f) promuovere e attuare progetti e politiche attive mirate alla diffusione fra i destinatari della presente legge dei doveri di cittadinanza, del rispetto del pluralismo religioso, della difesa e della tutela dei diritti dell'infanzia e delle donne.