Art. 4 Funzioni degli enti locali 1. Gli enti locali promuovono e attuano, nell'ambito delle proprie competenze e in conformita' al principio di sussidiarieta' di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione, interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti sociali e civili delle persone straniere immigrate, con particolare riguardo alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela dell'identita' culturale, all'integrazione sociale e culturale, alle pari opportunita' di genere e alla partecipazione alla vita pubblica locale. 2. Gli enti locali, in forma singola o associata, nel rispetto della normativa vigente, favoriscono, con le forme e le modalita' indicate nella presente legge, l'esercizio dei diritti civili da parte delle persone straniere immigrate e la loro partecipazione alla vita sociale e, in attuazione del Programma di cui all'art. 7, curano i servizi indicati all'art. 16. 3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 gli enti locali si possono avvalere della collaborazione delle associazioni ed enti di cui all'art. 5.