Art. 4 
 
                     Funzioni degli enti locali 
 
  1. Gli enti locali promuovono e attuano, nell'ambito delle  proprie
competenze e in conformita' al principio  di  sussidiarieta'  di  cui
all'art. 118, comma  1,  della  Costituzione,  interventi  diretti  a
rimuovere gli ostacoli che impediscono il  pieno  riconoscimento  dei
diritti sociali e  civili  delle  persone  straniere  immigrate,  con
particolare riguardo alle politiche  abitative  e  del  lavoro,  alla
valorizzazione e tutela  dell'identita'  culturale,  all'integrazione
sociale  e  culturale,  alle  pari  opportunita'  di  genere  e  alla
partecipazione alla vita pubblica locale. 
  2. Gli enti locali, in forma  singola  o  associata,  nel  rispetto
della normativa vigente, favoriscono, con le  forme  e  le  modalita'
indicate nella presente legge,  l'esercizio  dei  diritti  civili  da
parte delle persone straniere immigrate e la loro partecipazione alla
vita sociale e, in attuazione del Programma di cui all'art. 7, curano
i servizi indicati all'art. 16. 
  3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma  1  gli  enti
locali si possono avvalere della collaborazione delle associazioni ed
enti di cui all'art. 5.