Art. 8 Monitoraggio delle politiche di immigrazione 1. La Direzione centrale competente in materia di immigrazione, avvalendosi del Servizio statistica e degli altri uffici regionali, cura il monitoraggio e l'analisi del fenomeno migratorio sul territorio regionale, in coordinamento con le altre attivita' di osservatorio promosse dalla Regione, e pubblica con cadenza annuale un rapporto. 2. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonche' quelle relative ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio.