Art. 8 
 
            Monitoraggio delle politiche di immigrazione 
 
  1. La Direzione centrale competente  in  materia  di  immigrazione,
avvalendosi del Servizio statistica e degli altri  uffici  regionali,
cura  il  monitoraggio  e  l'analisi  del  fenomeno  migratorio   sul
territorio regionale, in coordinamento  con  le  altre  attivita'  di
osservatorio promosse dalla Regione, e pubblica con  cadenza  annuale
un rapporto. 
  2. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le  informazioni
relative allo svolgimento delle proprie  competenze,  nonche'  quelle
relative ai diversi  aspetti  del  fenomeno  migratorio  sul  proprio
territorio.