Art. 9 
 
                Consulta regionale per l'integrazione 
                  delle persone straniere immigrate 
 
  1. E' istituita la  Consulta  regionale  per  l'integrazione  delle
persone straniere immigrate, di seguito denominata Consulta. 
  2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti: 
    a)  formula  proposte  propedeutiche  alla  stesura   del   Piano
triennale di cui all'art. 6; 
    b) esprime, ove richiesto, un parere sulle iniziative di  settore
afferenti  alle  aree  tematiche  che  interessano  l'immigrazione  e
formula proposte di intervento; 
    c) avanza proposte e pareri in  ordine  alle  iniziative  e  agli
interventi regionali attuativi della presente legge; 
    d) formula proposte alla giunta regionale per l'adeguamento delle
leggi  e  dei  provvedimenti  regionali   alle   esigenze   emergenti
nell'ambito del fenomeno migratorio; 
    e) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti
sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro delle persone
straniere  immigrate  e  delle  loro  famiglie  che   risiedono   nel
territorio regionale, finalizzate a  promuovere  iniziative  tendenti
alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo
conto della prospettiva di genere; 
    f)  formula  alla  Regione  proposte  di  intervento  presso   il
Parlamento e il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per
la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie.