Art. 9 Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate 1. E' istituita la Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate, di seguito denominata Consulta. 2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti: a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano triennale di cui all'art. 6; b) esprime, ove richiesto, un parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e formula proposte di intervento; c) avanza proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli interventi regionali attuativi della presente legge; d) formula proposte alla giunta regionale per l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nell'ambito del fenomeno migratorio; e) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro delle persone straniere immigrate e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere; f) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie.