Art. 5 Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entita' 1. La giunta regionale e' autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00, a norma di quanto disposto dall'art. 44 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).