Art. 6 
 
Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei  mutui  e  prestiti
               gia' autorizzati negli anni precedenti 
 
  1. Sono rinnovate  per  l'esercizio  2016  le  autorizzazioni  alla
contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di  euro
1.900.707.362,39 gia' autorizzati dall'art. 16 della legge  regionale
30  aprile  2015,  n.  4  (Bilancio  di  previsione   della   regione
Emilia-Romagna  per   l'esercizio   finanziario   2015   e   bilancio
pluriennale 2015-2017),  come  modificato  dall'art.  6  della  legge
regionale 21  ottobre  2015,  n.  18  (Assestamento  e  provvedimento
generale di variazione  del  bilancio  di  previsione  della  regione
Emilia-Romagna  per  l'esercizio  finanziario  2015  e  del  bilancio
pluriennale 2015-2017), a seguito della  mancata  stipulazione  degli
stessi entro la chiusura dell'esercizio 2015. 
  2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del  5,5
per cento annuo, oneri fiscali  esclusi,  e  per  la  durata  massima
dell'ammortamento di trenta anni. 
  3. E'  autorizzata  a  tal  fine  l'iscrizione  degli  stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della  spesa
e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2016. 
  4. La giunta regionale e' autorizzata a  provvedere  all'assunzione
dei  mutui  e  prestiti  obbligazionari  predetti  con  propri   atti
deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita'  previste
dalla presente legge. 
  5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla regione mediante l'iscrizione  nel  bilancio
di previsione della stessa, per tutta  la  durata  dei  mutui,  delle
somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La  regione  puo'
dare incarico al proprio  tesoriere  il  versamento  a  favore  degli
istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle  scadenze
stabilite. 
  6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di  cui  al
presente articolo trova la  copertura  nel  bilancio  di  previsione,
nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli  appositi  capitoli  di
spesa, distinti per quota di rimborso di interessi  e  del  capitale,
afferenti  alla  Missione  50  debito  pubblico,  Programma  1  quota
interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma  2
quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari. 
  7. Le rate di ammortamento relative agli anni  successivi  al  2018
trovano copertura con le successive leggi di bilancio. 
  8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui al  comma  1  risultino  meno  onerose  di  quanto
previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto o  in  parte
debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore  a
quella autorizzata,  i  riflessi  corrispondenti  sull'entita'  degli
stanziamenti annui, cosi' come la diversa  decorrenza  e  durata  nel
tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio. 
  9. Le spese per l'ammortamento dei  mutui,  sia  per  la  parte  di
rimborso del capitale sia per la quota interessi,  rientrano  fra  le
spese classificate obbligatorie.