Art. 7 
 
                  Autorizzazione all'indebitamento 
            per il programma triennale degli investimenti 
 
  1. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti  in  materia
di ricorso al debito, nel  triennio  2016-2018  sono  autorizzati  la
contrazione di mutui o l'emissione  di  prestiti  obbligazionari  per
l'importo  complessivo   di   euro   194.000.000,00   di   cui   euro
100.000.000,00  nel  2016,  euro  47.000.000,00  nel  2017  ed   euro
47.000.000,00 nel 2018 per l'attuazione del programma regionale degli
investimenti. 
  2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del  5,5
per cento annuo e  per  la  durata  non  superiore  alla  vita  utile
dell'investimento. 
  3. E'  autorizzata  a  tal  fine  l'iscrizione  degli  stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della  spesa
e dell'entrata del bilancio di previsione 2016-2018. 
  4. La giunta regionale e' autorizzata a  provvedere  all'assunzione
dei  mutui  e  prestiti  obbligazionari  predetti  con  propri   atti
deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita'  previste
dal presente articolo. 
  5. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla regione mediante l'iscrizione  nel  bilancio
di previsione della stessa, per tutta  la  durata  dei  mutui,  delle
somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La  regione  puo'
dare in carico al proprio tesoriere  il  versamento  a  favore  degli
istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle  scadenze
stabilite. 
  6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di  cui  al
presente articolo trova  la  copertura  nel  bilancio  di  previsione
2016-2018, nell'ambito degli  stanziamenti  iscritti  negli  appositi
capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e  del
capitale, afferenti alla Missione 50  debito  pubblico,  Programma  1
quota  interessi  ammortamento  mutui  e  prestiti  obbligazionari  e
Programma  2   quota   capitale   ammortamento   mutui   e   prestiti
obbligazionari. La giunta regionale e' autorizzata  ad  apportare  al
bilancio di previsione 2016-2018 le necessarie variazioni di bilancio
compensative per l'attribuzione degli oneri  relativi  alle  rate  di
ammortamento dei mutui alle missioni e programmi specifici. 
  7. Le rate di ammortamento relative agli anni  successivi  al  2018
trovano copertura con le successive leggi di bilancio. 
  8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui al  comma  1  risultino  meno  onerose  di  quanto
previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto  o
in parte debbano essere dilazionate nel tempo,  o  avere  una  durata
inferiore   a   quella   autorizzata,   i   riflessi   corrispondenti
sull'entita'  degli  stanziamenti  annui,  cosi'  come   la   diversa
decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge
di bilancio. 
  9. Le spese per l'ammortamento dei  mutui,  sia  per  la  parte  di
rimborso del capitale sia per la quota interessi,  rientrano  fra  le
spese classificate obbligatorie.