Art. 10 
 
Modificazioni dell'art. 13-bis della legge regionale di contabilita' 
 
  1. All'art. 13-bis  della  legge  regionale  di  contabilita'  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nel  comma  1  le  parole:  «,  prevedendo   ove   necessario
l'istituzione di apposite unita' previsionali di  base  da  destinare
anche  al  rimborso  allo  Stato  degli  eventuali  oneri   da   esso
anticipati. Per tali fini  possono  essere  istituiti  fondi  tra  le
partite di giro del bilancio, per la parte di spesa finanziata  dallo
Stato,  nonche'  appositi  fondi,  collocati  in  specifiche   unita'
previsionali  di  base,  per  le  ulteriori  somme   necessarie   per
l'esercizio delle predette funzioni» sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' abrogato.