Art. 10 Modificazioni dell'art. 13-bis della legge regionale di contabilita' 1. All'art. 13-bis della legge regionale di contabilita' sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: «, prevedendo ove necessario l'istituzione di apposite unita' previsionali di base da destinare anche al rimborso allo Stato degli eventuali oneri da esso anticipati. Per tali fini possono essere istituiti fondi tra le partite di giro del bilancio, per la parte di spesa finanziata dallo Stato, nonche' appositi fondi, collocati in specifiche unita' previsionali di base, per le ulteriori somme necessarie per l'esercizio delle predette funzioni» sono soppresse; b) il comma 2 e' abrogato.