Art. 11 Inserimento dell'art. 13-ter nella legge regionale di contabilita' 1. Dopo l'art. 13 della legge regionale di contabilita' e' inserito il seguente: «Art. 13-ter (Assestamento del bilancio). - 1. La legge di assestamento non e' accompagnata dalla legge di stabilita' e dalla legge collegata e puo' contenere anche le tipologie di disposizioni indicate dall'art. 9. 2. Qualora, nell'ultimo anno della legislatura regionale, sia stato approvato un bilancio di natura tecnica al fine di garantire, per i primi mesi dell'anno successivo, la continuita' nella gestione e nell'attivita' dell'amministrazione regionale, rinviando al nuovo esecutivo regionale l'approvazione della manovra di bilancio sulla base della nuova impostazione programmatico - finanziaria, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione dell'assestamento del primo anno di legislatura, la Giunta regionale puo' presentare al Consiglio un disegno di legge di stabilita' regionale e l'eventuale disegno di legge collegato.».