Art. 11 
 
 Inserimento dell'art. 13-ter nella legge regionale di contabilita' 
 
  1. Dopo l'art. 13 della legge regionale di contabilita' e' inserito
il seguente: «Art. 13-ter (Assestamento del bilancio). - 1. La  legge
di assestamento non e' accompagnata dalla legge di stabilita' e dalla
legge collegata e puo' contenere anche le tipologie  di  disposizioni
indicate dall'art. 9. 
  2. Qualora, nell'ultimo anno della legislatura regionale, sia stato
approvato un bilancio di natura tecnica al fine di garantire,  per  i
primi mesi dell'anno successivo,  la  continuita'  nella  gestione  e
nell'attivita' dell'amministrazione  regionale,  rinviando  al  nuovo
esecutivo regionale l'approvazione della manovra  di  bilancio  sulla
base   della   nuova   impostazione   programmatico -    finanziaria,
contemporaneamente   al   disegno   di    legge    di    approvazione
dell'assestamento del primo anno di legislatura, la Giunta  regionale
puo' presentare al  Consiglio  un  disegno  di  legge  di  stabilita'
regionale e l'eventuale disegno di legge collegato.».