Art. 12 Modificazioni dell'art. 16 della legge regionale di contabilita' 1. L'art. 16 della legge regionale di contabilita' e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Autonomia contabile del Consiglio regionale). - 1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo e adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Le somme stanziate nel bilancio regionale, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio regionale, per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio regionale, sono messe a disposizione del Consiglio medesimo.».