Art. 12 
 
  Modificazioni dell'art. 16 della legge regionale di contabilita' 
 
  1. L'art. 16 della legge regionale di  contabilita'  e'  sostituito
dal seguente: «Art. 16 (Autonomia contabile del Consiglio regionale).
- 1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il  Consiglio  regionale
dispone  di  un  bilancio  autonomo  e  adotta  il  medesimo  sistema
contabile e gli schemi di bilancio e  di  rendiconto  della  Regione,
adeguandosi ai principi contabili generali e  applicati  allegati  al
decreto legislativo  n.  118  del  2011  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
  2. Le somme stanziate nel bilancio regionale, su richiesta motivata
del Presidente del Consiglio regionale, per  l'organizzazione  ed  il
funzionamento del Consiglio regionale, sono messe a disposizione  del
Consiglio medesimo.».