Art. 13 Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale di contabilita' 1. L'art. 22 della legge regionale di contabilita' e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Conti giudiziali). - 1. Presentano il conto giudiziale i soggetti tenuti a farlo in base alla vigente normativa statale in materia. 2. Con il regolamento di contabilita' sono individuati i soggetti tenuti alla resa del conto nonche' i criteri, le modalita' e i termini per la sua presentazione.».