Art. 13 
 
   Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale di contabilita' 
 
  1. L'art. 22 della legge regionale di  contabilita'  e'  sostituito
dal seguente: «Art. 22 (Conti giudiziali). - 1. Presentano  il  conto
giudiziale i soggetti tenuti a farlo in base alla  vigente  normativa
statale in materia. 
  2. Con il regolamento di contabilita' sono individuati  i  soggetti
tenuti alla resa del conto  nonche'  i  criteri,  le  modalita'  e  i
termini per la sua presentazione.».