Art. 14 Modificazione dell'art. 25 della legge regionale di contabilita' 1. Nel comma 1 dell'art. 25 della legge regionale di contabilita' le parole: «, qualora la differenza fra l'entita' di ogni singola entrata e l'ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti, connessi alle relative operazioni di accertamento, di riscossione e di versamento non risulti superiore all'importo di euro 50,00» sono sostituite dalle parole: «di importo non superiore a euro 10,00».