Art. 14 
 
  Modificazione dell'art. 25 della legge regionale di contabilita' 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 25 della legge regionale  di  contabilita'
le parole: «, qualora la differenza fra  l'entita'  di  ogni  singola
entrata e l'ammontare complessivo dei  costi,  diretti  e  indiretti,
connessi alle relative operazioni di accertamento, di  riscossione  e
di versamento non risulti superiore all'importo di euro  50,00»  sono
sostituite dalle parole: «di importo non superiore a euro 10,00».