Art. 15 
 
   Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale di contabilita' 
 
  1. L'art. 28 della legge regionale di  contabilita'  e'  sostituito
dal seguente: «Art. 28  (Impegni  di  spesa).  -  1.  Possono  essere
assunte obbligazioni concernenti  spese  correnti  per  esercizi  non
considerati nel bilancio di previsione,  purche'  decorrenti  da  uno
degli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione, per  interventi
per  i  quali  le  disposizioni  normative  ne  prevedono  la  durata
eccedente quella del bilancio di previsione che  non  vada  oltre  la
durata della legislatura. 
  2. Prima dell'adozione di provvedimenti che comportano  impegni  di
spesa la struttura regionale competente ha l'obbligo di accertare che
il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con  il  patto
di stabilita' per l'esercizio  di  competenza  e  con  le  regole  di
finanza pubblica. 
  3. Le somme iscritte nel bilancio regionale  per  la  realizzazione
degli accordi  di  programma  quadro  con  lo  Stato  possono  essere
conservate a residuo per i medesimi fini.».