Art. 15 Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale di contabilita' 1. L'art. 28 della legge regionale di contabilita' e' sostituito dal seguente: «Art. 28 (Impegni di spesa). - 1. Possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione, purche' decorrenti da uno degli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione, per interventi per i quali le disposizioni normative ne prevedono la durata eccedente quella del bilancio di previsione che non vada oltre la durata della legislatura. 2. Prima dell'adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa la struttura regionale competente ha l'obbligo di accertare che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con il patto di stabilita' per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica. 3. Le somme iscritte nel bilancio regionale per la realizzazione degli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per i medesimi fini.».