Art. 16 Modificazioni all'art. 29 della legge regionale di contabilita' 1. All'art. 29 della legge regionale di contabilita' sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 5 e 6 sono abrogati; b) nel comma 2 dopo le parole: «per la materia di competenza» sono inserite le parole: «o altri funzionari individuati dalla Giunta regionale con le modalita' stabilite dalla medesima»; c) nel comma 3 il primo periodo e' soppresso; d) nel comma 4 le parole: «, eccetto quanto stabilito per i funzionari delegati» sono soppresse; e) nel comma 7 le parole: «di bilancio» sono sostituite dalle parole: «finanziaria o suo delegato, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilita'».