Art. 16 
 
   Modificazioni all'art. 29 della legge regionale di contabilita' 
 
  1. All'art. 29 della legge regionale di contabilita' sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 5 e 6 sono abrogati; 
    b) nel comma 2 dopo le parole: «per  la  materia  di  competenza»
sono inserite le parole: «o altri funzionari individuati dalla Giunta
regionale con le modalita' stabilite dalla medesima»; 
    c) nel comma 3 il primo periodo e' soppresso; 
    d) nel comma 4 le parole:  «,  eccetto  quanto  stabilito  per  i
funzionari delegati» sono soppresse; 
    e) nel comma 7 le parole: «di  bilancio»  sono  sostituite  dalle
parole: «finanziaria o suo  delegato,  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento di contabilita'».