Art. 17 Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale di contabilita' 1. All'art. 30 della legge regionale di contabilita' sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I titoli di spesa sono estinti dal tesoriere, secondo le modalita' riportate sui titoli, in base alle indicazioni rese dai creditori, in uno dei modi seguenti: a) pagamento diretto al creditore, anche attraverso altre banche o istituti di credito; b) accreditamento in conto corrente bancario del creditore; c) accreditamento in conto corrente postale del creditore; d) accreditamento su carta prepagata ricaricabile o altro strumento equipollente oppure mediante altri mezzi e strumenti diversificati offerti dal sistema bancario o derivanti dall'evoluzione tecnologica dei sistemi informativi, con le modalita' stabilite dalla convenzione di tesoreria; e) commutazione in assegno circolare o altro titolo di credito a copertura garantita o in assegno di traenza e quietanza intestato al creditore e ad esso consegnato o spedito con tassa e spese a suo carico; f) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del destinatario; g) commutazione in quietanza di incasso a favore della Regione, per ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti.»; b) i commi 2 e 3 sono abrogati.