Art. 17 
 
   Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale di contabilita' 
 
  1. All'art. 30 della legge regionale di contabilita' sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I titoli di spesa sono estinti dal  tesoriere,  secondo  le
modalita' riportate sui titoli, in base  alle  indicazioni  rese  dai
creditori, in uno dei modi seguenti: 
        a) pagamento diretto al  creditore,  anche  attraverso  altre
banche o istituti di credito; 
        b) accreditamento in conto corrente bancario del creditore; 
        c) accreditamento in conto corrente postale del creditore; 
        d) accreditamento su carta  prepagata  ricaricabile  o  altro
strumento  equipollente  oppure  mediante  altri  mezzi  e  strumenti
diversificati   offerti   dal   sistema    bancario    o    derivanti
dall'evoluzione tecnologica dei sistemi informativi, con le modalita'
stabilite dalla convenzione di tesoreria; 
        e) commutazione  in  assegno  circolare  o  altro  titolo  di
credito a copertura garantita o in assegno  di  traenza  e  quietanza
intestato al creditore e ad esso consegnato o  spedito  con  tassa  e
spese a suo carico; 
        f) commutazione in vaglia postale  ordinario  o  telegrafico,
con tassa e spese a carico del destinatario; 
        g) commutazione  in  quietanza  di  incasso  a  favore  della
Regione, per ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti.»; 
        b) i commi 2 e 3 sono abrogati.