Art. 18 
 
   Modificazioni all'art. 34 della legge regionale di contabilita' 
 
  1. All'art. 34 della legge regionale di contabilita' sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  alla  fine  della  rubrica  sono  inserite  le   parole:   «e
gestionale»; 
    b) nel comma 1 dopo le parole: «sugli atti  amministrativi»  sono
inserite le parole: «e gestionali»; 
    c) nel comma 2 le parole: «del documento tecnico» sono sostituite
dalle  parole:  «del  bilancio  e  all'esercizio  di  competenza   in
considerazione dell'esigibilita' dell'obbligazione»; 
    d) nel comma 3 le parole: «del documento tecnico» sono sostituite
dalle parole: «del bilancio» e sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti
parole: «e che l'impegno sia correttamente imputato all'esercizio  di
competenza in considerazione dell'esigibilita' dell'obbligazione»; 
    e) nel comma 7 le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle
parole: «trenta giorni»; 
    f) nel comma 8 il secondo periodo e' soppresso; 
    g) dopo  il  comma  8  sono  aggiunti  i  seguenti:  «8-bis.  Gli
accertamenti di entrata o gli impegni di spesa a carico del  bilancio
regionale  previsti  da  proposte  di  deliberazione   della   Giunta
regionale sono registrati,  di  norma,  prima  del  loro  inserimento
nell'ordine del giorno della giunta. Qualora ricorra il caso  di  cui
al comma 7 la proposta di  deliberazione  non  puo'  essere  inserita
nell'ordine  del  giorno  ed  e'  restituita   tempestivamente   alla
struttura competente per le modifiche che si rendono necessarie. 
    8-ter. Il presente  articolo  si  applica  anche  ai  fini  della
registrazione  della  prenotazione  dei  futuri  impegni   di   spesa
derivanti da atti amministrativi o gestionali.».