Art. 18 Modificazioni all'art. 34 della legge regionale di contabilita' 1. All'art. 34 della legge regionale di contabilita' sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine della rubrica sono inserite le parole: «e gestionale»; b) nel comma 1 dopo le parole: «sugli atti amministrativi» sono inserite le parole: «e gestionali»; c) nel comma 2 le parole: «del documento tecnico» sono sostituite dalle parole: «del bilancio e all'esercizio di competenza in considerazione dell'esigibilita' dell'obbligazione»; d) nel comma 3 le parole: «del documento tecnico» sono sostituite dalle parole: «del bilancio» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e che l'impegno sia correttamente imputato all'esercizio di competenza in considerazione dell'esigibilita' dell'obbligazione»; e) nel comma 7 le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle parole: «trenta giorni»; f) nel comma 8 il secondo periodo e' soppresso; g) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Gli accertamenti di entrata o gli impegni di spesa a carico del bilancio regionale previsti da proposte di deliberazione della Giunta regionale sono registrati, di norma, prima del loro inserimento nell'ordine del giorno della giunta. Qualora ricorra il caso di cui al comma 7 la proposta di deliberazione non puo' essere inserita nell'ordine del giorno ed e' restituita tempestivamente alla struttura competente per le modifiche che si rendono necessarie. 8-ter. Il presente articolo si applica anche ai fini della registrazione della prenotazione dei futuri impegni di spesa derivanti da atti amministrativi o gestionali.».