Art. 19 
 
  Modificazione dell'art. 35 della legge regionale di contabilita' 
 
  1.  Dopo  il  comma  3  dell'art.  35  della  legge  regionale   di
contabilita' e' inserito il seguente: «3-bis.  La  documentazione  da
trasmettere alla tesoreria della  Regione,  ai  sensi  dell'art.  51,
comma 9, del decreto legislativo n. 118  del  2011  e  del  punto  11
dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n.  118  del  2011,  puo'
essere sostituita a tutti gli effetti, anche ai fini della  resa  dei
conti   amministrativi   e   giudiziali,   da   evidenze   e   flussi
informatici.».