Art. 19 Modificazione dell'art. 35 della legge regionale di contabilita' 1. Dopo il comma 3 dell'art. 35 della legge regionale di contabilita' e' inserito il seguente: «3-bis. La documentazione da trasmettere alla tesoreria della Regione, ai sensi dell'art. 51, comma 9, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del punto 11 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, puo' essere sostituita a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, da evidenze e flussi informatici.».