Art. 2 
 
   Modificazioni dell'art. 3 della legge regionale di contabilita' 
 
  1. All'art. 3 della legge regionale di contabilita' sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1 le  parole:  «,  sia  agli  effetti  del  bilancio
annuale, sia del bilancio pluriennale vigenti» sono sostituite  dalle
parole: «agli effetti del bilancio vigente»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. La copertura  finanziaria  delle  leggi  regionali  che
comportano nuove o maggiori spese o minori entrate e' determinata con
le seguenti modalita': 
        a) mediante modificazioni legislative che comportino nuove  o
maggiori entrate; 
        b) mediante riduzione di stanziamenti previsti da  precedenti
disposizioni legislative di spesa; 
        c) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei  fondi
speciali previsti dall'art. 49 del decreto  legislativo  n.  118  del
2011.»; 
        e) i commi 2 e 3 sono abrogati.