Art. 2 Modificazioni dell'art. 3 della legge regionale di contabilita' 1. All'art. 3 della legge regionale di contabilita' sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: «, sia agli effetti del bilancio annuale, sia del bilancio pluriennale vigenti» sono sostituite dalle parole: «agli effetti del bilancio vigente»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate e' determinata con le seguenti modalita': a) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; b) mediante riduzione di stanziamenti previsti da precedenti disposizioni legislative di spesa; c) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011.»; e) i commi 2 e 3 sono abrogati.