Art. 20 Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale di contabilita' 1. L'art. 36 della legge regionale di contabilita' e' sostituito dal seguente: «Art. 36 (Rendiconto generale). - 1. Con regolamento la Giunta regionale fissa criteri e modalita' di valutazione delle attivita' e passivita' finanziarie, patrimoniali e demaniali, nonche' la decorrenza di efficacia dei criteri stessi in applicazione dei principi contabili previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. I criteri di valutazione devono essere differenziati in relazione alla tipologia delle componenti del patrimonio ed essere definiti in base a criteri di carattere economico, tenendo conto, nei casi non disciplinati dal decreto legislativo n. 118 del 2011, delle norme del codice civile o delle norme fiscali in vigore. Nel regolamento possono anche essere definite deroghe alla valutazione per beni senza utilizzazione economica o per categorie di beni mobili non i nventari abi l i in ragione della natura di beni di facile consumo o di modico valore.».