Art. 20 
 
   Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale di contabilita' 
 
  1. L'art. 36 della legge regionale di  contabilita'  e'  sostituito
dal seguente: «Art. 36 (Rendiconto generale). - 1. Con regolamento la
Giunta regionale fissa  criteri  e  modalita'  di  valutazione  delle
attivita' e passivita' finanziarie, patrimoniali e demaniali, nonche'
la decorrenza di efficacia dei criteri  stessi  in  applicazione  dei
principi contabili previsti dal decreto legislativo n. 118 del  2011.
I criteri di valutazione devono  essere  differenziati  in  relazione
alla tipologia delle componenti del patrimonio ed essere definiti  in
base a criteri di carattere economico, tenendo conto,  nei  casi  non
disciplinati dal decreto legislativo n. 118 del 2011, delle norme del
codice civile o  delle  norme  fiscali  in  vigore.  Nel  regolamento
possono anche essere definite deroghe alla valutazione per beni senza
utilizzazione economica o per categorie di beni mobili non i nventari
abi l i in ragione della natura di beni di facile consumo o di modico
valore.».