Art. 21 Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale di contabilita' 1. L'art. 39 della legge regionale di contabilita' e' sostituito dal seguente: «Art. 39 (Indebitamento). - 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituiscono indebitamento le operazioni di finanziamento assunte da enti pubblici e societa' a totale partecipazione pubblica, solo se la Regione si assume, in relazione ad esse, l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento direttamente agli istituti finanziatori. 2. Non costituiscono indebitamento, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: a) le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio; b) il ricavato di operazioni di finanziamento i cui oneri di ammortamento risultino direttamente a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, da iscrivere in bilancio tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. 3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del Regolamento (CE) 25 maggio 2009, n. 479/2009, non costituiscono indebitamento delle amministrazioni pubbliche del sistema territoriale regionale integrato le passivita' cui corrispondono attivita' finanziarie detenute da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando l'obbligo della destinazione delle stesse a spese di investimento. 4. Il ricorso all'indebitamento e' ammesso esclusivamente per finanziare spese di investimento con la contestuale adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonche' i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresi', disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla Giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalita'. 5. Ai sensi dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, in caso di superamento del limite determinato ai sensi del predetto comma, la Regione non puo' assumere nuovo debito fino a quando tale limite non risulta rispettato. 6. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, lettera g) , della legge n. 350 del 2003, ai fini della disciplina sull'indebitamento costituiscono investimenti i contributi in conto capitale, anche in annualita', e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura delle societa' strumentali della Regione o di altri enti od organismi appartenenti al settore delle pubbliche amministrazioni. 7. Al fine di garantire il puntuale pagamento degli oneri afferenti le rate di ammortamento dei mutui o delle altre forme di indebitamento, la Regione puo' rilasciare al proprio tesoriere apposita delegazione di pagamento sulle proprie entrate. L'atto di delega non e' soggetto ad accettazione, costituisce titolo esecutivo ed e' notificato al tesoriere, che e' tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte.».