Art. 21 
 
   Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale di contabilita' 
 
  1. L'art. 39 della legge regionale di  contabilita'  e'  sostituito
dal seguente: «Art. 39 (Indebitamento). - 1. Oltre a quanto  previsto
dall'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e  in
relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma  76,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, costituiscono indebitamento le  operazioni  di
finanziamento  assunte  da  enti  pubblici  e   societa'   a   totale
partecipazione pubblica, solo se la Regione si assume,  in  relazione
ad  esse,  l'obbligo  di  corrispondere  le  rate   di   ammortamento
direttamente agli istituti finanziatori. 
  2. Non costituiscono indebitamento, in relazione a quanto  previsto
dall'art. 3, comma 17, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
dall'art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 
    a) le  operazioni  che  non  comportano  risorse  aggiuntive,  ma
consentono di superare,  entro  il  limite  massimo  stabilito  dalla
normativa  vigente,  una  momentanea  carenza  di  liquidita'  e   di
effettuare spese per le quali e' gia' prevista  idonea  copertura  di
bilancio; 
    b) il ricavato di operazioni di  finanziamento  i  cui  oneri  di
ammortamento risultino direttamente a totale carico dello Stato o  di
altra amministrazione pubblica,  da  iscrivere  in  bilancio  tra  le
entrate  per  trasferimenti  in  conto  capitale   con   vincolo   di
destinazione agli investimenti. 
  3.  Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  5,   del
Regolamento (CE) 25  maggio  2009,  n.  479/2009,  non  costituiscono
indebitamento   delle   amministrazioni   pubbliche    del    sistema
territoriale regionale  integrato  le  passivita'  cui  corrispondono
attivita' finanziarie detenute da altre amministrazioni pubbliche che
rientrano nell'elenco delle amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
conto economico consolidato individuate  dall'Istituto  nazionale  di
statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196,  fermo  restando  l'obbligo  della  destinazione  delle
stesse a spese di investimento. 
  4. Il  ricorso  all'indebitamento  e'  ammesso  esclusivamente  per
finanziare spese di investimento con la contestuale adozione di piani
di  ammortamento  di   durata   non   superiore   alla   vita   utile
dell'investimento. La legge regionale che  autorizza  il  ricorso  al
debito  deve  specificare  l'incidenza  dell'operazione  sui  singoli
esercizi  finanziari  futuri,  nonche'  i  mezzi  necessari  per   la
copertura degli oneri, e deve, altresi',  disporre,  per  i  prestiti
obbligazionari, che l'effettuazione  dell'operazione  sia  deliberata
dalla  Giunta  regionale,  che  ne  determina  le  condizioni  e   le
modalita'. 
  5. Ai sensi dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo  n.  118
del 2011, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  di  questa
disposizione, in caso di superamento del limite determinato ai  sensi
del predetto comma, la Regione non puo' assumere nuovo debito fino  a
quando tale limite non risulta rispettato. 
  6. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, lettera g) , della legge n.  350
del 2003, ai fini della disciplina  sull'indebitamento  costituiscono
investimenti i contributi in conto capitale, anche in annualita', e i
trasferimenti  in  conto  capitale  a  seguito  di  escussione  delle
garanzie   destinati   specificamente   alla   realizzazione    degli
investimenti a cura delle societa' strumentali  della  Regione  o  di
altri enti od  organismi  appartenenti  al  settore  delle  pubbliche
amministrazioni. 
  7. Al fine di garantire il puntuale pagamento degli oneri afferenti
le  rate  di  ammortamento  dei  mutui  o  delle   altre   forme   di
indebitamento,  la  Regione  puo'  rilasciare  al  proprio  tesoriere
apposita delegazione di pagamento sulle proprie  entrate.  L'atto  di
delega non e' soggetto ad accettazione, costituisce titolo  esecutivo
ed e' notificato al tesoriere, che  e'  tenuto  a  versare  l'importo
dovuto ai creditori alle scadenze prescritte.».