Art. 23 Inserimento dell'art. 39-quater nella legge regionale di contabilita' 1. Dopo l'art. 39-ter della legge regionale di contabilita' e' inserito il seguente: «Art. 39-quater (Regolamento di contabilita'). - 1. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale adotta un regolamento di contabilita', che disciplina i compiti e le attivita' dell'Ufficio competente per il controllo contabile e per il bilancio relativamente all'applicazione della presente legge e reca le altre disposizioni integrative necessarie per l'attuazione della stessa.».