Art. 23 
 
Inserimento dell'art. 39-quater nella legge regionale di contabilita' 
 
  1. Dopo l'art. 39-ter della  legge  regionale  di  contabilita'  e'
inserito il seguente: «Art. 39-quater (Regolamento di  contabilita').
- 1. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale adotta
un regolamento  di  contabilita',  che  disciplina  i  compiti  e  le
attivita' dell'Ufficio competente per il controllo contabile e per il
bilancio relativamente all'applicazione della presente legge  e  reca
le altre disposizioni integrative necessarie per  l'attuazione  della
stessa.».