Art. 24 
 
Inserimento  dell'art.  39-quinquies   nella   legge   regionale   di
                            contabilita' 
 
  1. Dopo l'art. 39-quater della legge regionale di  contabilita'  e'
inserito  il  seguente:  «Art.   39-quinquies   (Consolidamento   dei
bilanci). - 1. Ai fini della  redazione  del  rendiconto  consolidato
previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto legislativo  n.  118  del
2011 e in relazione a quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto,  il
rendiconto  consolidato   e'   approvato   dalla   Giunta   regionale
contestualmente all'approvazione del disegno  di  legge  relativo  al
rendiconto della Regione dell'anno di riferimento ed e' trasmesso  al
Consiglio regionale a fini conoscitivi in tempo utile per l'esame del
disegno di legge concernente il rendiconto della Regione. A tal  fine
il Consiglio regionale approva il  proprio  rendiconto  entro  il  31
maggio o nel diverso  termine  concordato  tra  il  Presidente  della
Regione e il Presidente del Consiglio regionale. 
  2. Ai  fini  della  redazione  del  bilancio  consolidato  previsto
dall'art. 11-bis del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011  e  in
relazione a quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto,  il  bilancio
consolidato e' approvato dalla Giunta regionale entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello di riferimento ed e' trasmesso  a  fini
conoscitivi al Consiglio regionale. 
  3. Per  le  finalita'  previste  da  questo  articolo  gli  enti  e
organismi strumentali e le societa' sono tenuti a fornire  nei  tempi
richiesti i dati e le informazioni necessarie.».