Art. 24 Inserimento dell'art. 39-quinquies nella legge regionale di contabilita' 1. Dopo l'art. 39-quater della legge regionale di contabilita' e' inserito il seguente: «Art. 39-quinquies (Consolidamento dei bilanci). - 1. Ai fini della redazione del rendiconto consolidato previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e in relazione a quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto, il rendiconto consolidato e' approvato dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del disegno di legge relativo al rendiconto della Regione dell'anno di riferimento ed e' trasmesso al Consiglio regionale a fini conoscitivi in tempo utile per l'esame del disegno di legge concernente il rendiconto della Regione. A tal fine il Consiglio regionale approva il proprio rendiconto entro il 31 maggio o nel diverso termine concordato tra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale. 2. Ai fini della redazione del bilancio consolidato previsto dall'art. 11-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 e in relazione a quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto, il bilancio consolidato e' approvato dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed e' trasmesso a fini conoscitivi al Consiglio regionale. 3. Per le finalita' previste da questo articolo gli enti e organismi strumentali e le societa' sono tenuti a fornire nei tempi richiesti i dati e le informazioni necessarie.».