Art. 26 
 
         Disposizioni transitorie in materia di accertamento 
       di entrate tributarie e di copertura degli investimenti 
 
  1. Fino all'emanazione da parte dello Stato del provvedimento  che,
ai sensi del comma 4-octies dell'art. 79, disciplina gli accertamenti
di entrata  relativi  alle  devoluzioni  di  tributi  erariali  e  la
possibilita' di dare copertura agli investimenti con  l'utilizzo  del
saldo positivo di competenza tra  le  entrate  correnti  e  le  spese
correnti, tale disciplina e' regolata  secondo  quanto  previsto  dal
presente articolo. 
  2. L'accertamento da parte della Regione Trentino-Alto Adige  delle
entrate tributarie di spettanza statutaria  riscosse  direttamente  e
integralmente,  compresi  i  conguagli,  tramite  la   struttura   di
gestione, le amministrazioni periferiche dello Stato, o altri  agenti
contabili e' effettuato per cassa. 
  3.  Le  entrate  tributarie  di   spettanza   statutaria   riscosse
direttamente  tramite  la  struttura  di  gestione  o  altri   agenti
contabili, ed oggetto di conguaglio tramite  capitolo  di  spesa  del
bilancio dello Stato, sono  accertate  per  cassa;  l'accertamento  e
l'imputazione nell'anno di riferimento da parte della  Regione  degli
acconti riguardanti tali entrate e' effettuato per cassa. I conguagli
sono accertati secondo le modalita'  indicate  al  comma  6.  Per  la
Regione l'applicazione  del  principio  dell'accertamento  per  cassa
secondo  quanto  previsto  da  questo  comma   decorre   dalla   data
individuata  nell'atto  di  modifica  del  «decreto  dei   versamenti
diretti» di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2011, che  consenta
di  avvicinare  l'ammontare  degli  incassi  all'effettiva  spettanza
dell'anno  di  riferimento;  fino  a  tale  data   l'accertamento   e
l'imputazione sono effettuati  secondo  le  modalita'  seguite  prima
della data di entrata in vigore di questo articolo. 
  4.  Le  entrate  tributarie  devolute  alla  Regione  integralmente
tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato sono accertate nel
seguente modo: 
    a)  per  ciascun  esercizio  l'accertamento  degli   acconti   e'
inizialmente  effettuato  nell'importo   determinato   con   i   dati
disponibili piu' recenti relativi alle devoluzioni spettanti in  base
allo Statuto; 
    b) la base di riferimento per gli acconti di cui al punto  a)  e'
aggiornata nel mese di ottobre di  ciascun  anno,  per  tenere  conto
dell'andamento  del  gettito  delle  entrate  tributarie  rilevato  a
livello nazionale; 
    c) la Regione imputa contabilmente gli acconti  all'esercizio  in
cui e' effettuato l'accertamento. 
  5. L'accertamento degli acconti erogati tramite capitolo  di  spesa
del bilancio dello Stato, e' adeguato sulla base  dell'andamento  del
gettito delle entrate tributarie rilevato a livello  nazionale  entro
il mese di ottobre di ogni anno, le quantificazioni di cui  al  punto
a) del comma 4 sono aggiornate per tenere  conto  del  gettito  delle
entrate tributarie dell'esercizio rilevato a  livello  nazionale  dal
Bollettino delle entrate  tributarie  relativo  al  mese  di  agosto,
pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,  Dipartimento
delle  finanze  (dati  cumulati).  Gli  indicatori   utilizzati   per
l'accertamento degli acconti sono costituiti dalle  variazioni  degli
incassi desunti dalla tabella «Sintesi del Bilancio dello Stato»  del
Bollettino delle entrate tributarie relative al mese di agosto. 
  6. All'accertamento dei conguagli relativi alle entrate devolute si
provvede sulla base della  relativa  comunicazione  della  Ragioneria
dello Stato; in assenza di tale comunicazione entro il mese di giugno
del secondo esercizio successivo a quello di riferimento  la  Regione
definisce, accerta e imputa comunque i conguagli che dovevano  essere
quantificati nell'esercizio in applicazione delle  norme  statutarie.
Nel caso in cui, in occasione del conguaglio, risulti  la  necessita'
di restituire al bilancio dello Stato  acconti  riscossi  in  eccesso
rispetto all'importo definitivo della spettanza, la Regione  effettua
una regolazione contabile a favore delle entrate tributarie accertate
nell'esercizio. Nel caso di acconti o conguagli accertati in  eccesso
e non riscossi, la Regione cancella il residuo  attivo  in  occasione
del primo ri accertamento ordinario. 
  7. Gli accantonamenti a carico della Regione sono registrati  nella
parte corrente della spesa, previo stanziamento, ad inizio esercizio,
del contributo che si prevede  sara'  posto  a  carico  dell'ente.  A
seguito della quantificazione definitiva dell'accantonamento da parte
dello Stato, la Regione provvede: 
    a) all'impegno della  relativa  spesa  e  all'accertamento  delle
entrate tributarie che l'hanno finanziata; 
    b) alla relativa regolazione  contabile,  attraverso  l'emissione
dell'ordinativo di  pagamento  a  valere  dell'impegno  di  cui  alla
lettera  a),  versato  in  entrata  del  bilancio   con   imputazione
all'accertamento delle entrate tributarie. 
  Per evitare una duplicazione nel concorso agli obiettivi di finanza
pubblica in termini di indebitamento  della  Regione,  dato  che  gli
obiettivi del patto di stabilita' interno sono definiti  considerando
gli effetti degli accantonamenti  in  termini  di  indebitamento,  le
spese  relative  agli  accantonamenti  previsti  dalle   disposizioni
statutarie continuano a non rilevare ai fini del patto di  stabilita'
interno. 
  8. Per la Regione i conguagli delle quote di spettanza dei  tributi
relativi agli esercizi antecedenti il 2014, non gia' contabilizzate a
residuo  sul  bilancio  della  Regione  sono  accertate  ed  imputate
all'anno di corresponsione da parte dello Stato. 
  9.   Puo'   costituire   copertura   agli   investimenti   imputati
all'esercizio  in  corso,  secondo  le  modalita'   individuate   nel
principio applicato della contabilita' finanziaria, il saldo positivo
dell'equilibrio  di  parte  corrente   in   termini   di   competenza
finanziaria, risultante dal prospetto  degli  equilibri  allegato  al
bilancio di previsione. Puo' costituire copertura  agli  investimenti
imputati  agli  esercizi  successivi  considerati  nel  bilancio   di
previsione, secondo le modalita' individuate nel principio  applicato
della contabilita' finanziaria: 
    a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini
di competenza finanziaria, risultante dal prospetto  degli  equilibri
allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla
media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati
negli  ultimi  tre  esercizi   rendicontati   se   sempre   positivi,
determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione,  e
delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura  a  impegni.
Per gli esercizi successivi a  quelli  considerati  nel  bilancio  di
previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal  primo
esercizio  sul  quale  e'  autorizzata  la  spesa  che  deve   essere
ricompreso nel periodo di validita' del bilancio  di  previsione,  la
copertura   puo'   essere   costituita   dalla   media   dei    saldi
dell'equilibrio  di  parte  corrente   in   termini   di   competenza
finanziaria, risultanti dal prospetto  degli  equilibri  allegato  al
bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la
media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media
dei saldi di parte corrente in  termini  di  cassa  registrati  negli
ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto  dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e  delle  entrate
straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 
    Restano  fermi  gli  impegni   di   spesa   gia'   assunti   fino
all'esercizio 2015 a valere sugli esercizi successivi al  periodo  di
validita' del bilancio di previsione purche' a fronte di obbligazioni
giuridicamente perfezionate; 
    b) il 50 per cento delle previsioni riguardanti  l'incremento  di
gettito derivante dall'applicazione  di  nuove  o  maggiori  aliquote
fiscali, o  derivanti  dalla  maggiorazione  di  oneri  concessori  e
sanzioni,  formalmente  deliberati,   stanziate   nel   bilancio   di
previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al
netto dell'eventuale relativo fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'
(FCDE); 
    c) le riduzioni permanenti della spesa corrente, gia'  realizzate
- risultanti da un titolo giuridico  perfezionato  -  non  risultanti
dagli ultimi tre esercizi rendi contati. 
  10. In caso  di  disavanzo  di  amministrazione  negli  ultimi  due
esercizi  o,  se  l'esercizio  precedente   non   e'   ancora   stato
rendicontato, in caso di  disavanzo  di  amministrazione  nell'ultimo
esercizio  rendicontato  e  di  disavanzo   presunto   nell'esercizio
precedente - tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e  delle
risorse destinate - non e'  possibile  destinare  a  copertura  degli
investimenti  le  voci  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma
precedente, salvo il disavanzo costituito esclusivamente da  maggiore
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui,  da
disavanzo tecnico e da  debito  autorizzato  e  non  contratto  dalla
Regione, fermo restando  gli  impegni  gia'  assunti  sulla  base  di
obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere
a) e b) non possono essere destinate a copertura  degli  investimenti
fino a quando il piu' vecchio degli ultimi due esercizi non e'  stato
rendicontato. 
  11. Almeno in sede di provvedimenti di salvaguardia degli equilibri
di bilancio e di assestamento  generale  sono  assunte  le  eventuali
deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti: 
    a)  alla  verifica   del   conseguimento   del   saldo   positivo
dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in  termini
di competenza finanziaria; 
    b) all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede
di rendiconto; 
    c) agli esiti della verifica della  coerenza  degli  accertamenti
delle entrate di cui alla lettera a) e della riduzione degli  impegni
correnti  di  cui  alla  lettera   c)   del   comma   9,   realizzate
nell'esercizio  in  corso,  alle  previsioni  di  ciascun   esercizio
considerato nel bilancio di previsione.