Art. 26 Disposizioni transitorie in materia di accertamento di entrate tributarie e di copertura degli investimenti 1. Fino all'emanazione da parte dello Stato del provvedimento che, ai sensi del comma 4-octies dell'art. 79, disciplina gli accertamenti di entrata relativi alle devoluzioni di tributi erariali e la possibilita' di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, tale disciplina e' regolata secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. L'accertamento da parte della Regione Trentino-Alto Adige delle entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente e integralmente, compresi i conguagli, tramite la struttura di gestione, le amministrazioni periferiche dello Stato, o altri agenti contabili e' effettuato per cassa. 3. Le entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente tramite la struttura di gestione o altri agenti contabili, ed oggetto di conguaglio tramite capitolo di spesa del bilancio dello Stato, sono accertate per cassa; l'accertamento e l'imputazione nell'anno di riferimento da parte della Regione degli acconti riguardanti tali entrate e' effettuato per cassa. I conguagli sono accertati secondo le modalita' indicate al comma 6. Per la Regione l'applicazione del principio dell'accertamento per cassa secondo quanto previsto da questo comma decorre dalla data individuata nell'atto di modifica del «decreto dei versamenti diretti» di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2011, che consenta di avvicinare l'ammontare degli incassi all'effettiva spettanza dell'anno di riferimento; fino a tale data l'accertamento e l'imputazione sono effettuati secondo le modalita' seguite prima della data di entrata in vigore di questo articolo. 4. Le entrate tributarie devolute alla Regione integralmente tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato sono accertate nel seguente modo: a) per ciascun esercizio l'accertamento degli acconti e' inizialmente effettuato nell'importo determinato con i dati disponibili piu' recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto; b) la base di riferimento per gli acconti di cui al punto a) e' aggiornata nel mese di ottobre di ciascun anno, per tenere conto dell'andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale; c) la Regione imputa contabilmente gli acconti all'esercizio in cui e' effettuato l'accertamento. 5. L'accertamento degli acconti erogati tramite capitolo di spesa del bilancio dello Stato, e' adeguato sulla base dell'andamento del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale entro il mese di ottobre di ogni anno, le quantificazioni di cui al punto a) del comma 4 sono aggiornate per tenere conto del gettito delle entrate tributarie dell'esercizio rilevato a livello nazionale dal Bollettino delle entrate tributarie relativo al mese di agosto, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze (dati cumulati). Gli indicatori utilizzati per l'accertamento degli acconti sono costituiti dalle variazioni degli incassi desunti dalla tabella «Sintesi del Bilancio dello Stato» del Bollettino delle entrate tributarie relative al mese di agosto. 6. All'accertamento dei conguagli relativi alle entrate devolute si provvede sulla base della relativa comunicazione della Ragioneria dello Stato; in assenza di tale comunicazione entro il mese di giugno del secondo esercizio successivo a quello di riferimento la Regione definisce, accerta e imputa comunque i conguagli che dovevano essere quantificati nell'esercizio in applicazione delle norme statutarie. Nel caso in cui, in occasione del conguaglio, risulti la necessita' di restituire al bilancio dello Stato acconti riscossi in eccesso rispetto all'importo definitivo della spettanza, la Regione effettua una regolazione contabile a favore delle entrate tributarie accertate nell'esercizio. Nel caso di acconti o conguagli accertati in eccesso e non riscossi, la Regione cancella il residuo attivo in occasione del primo ri accertamento ordinario. 7. Gli accantonamenti a carico della Regione sono registrati nella parte corrente della spesa, previo stanziamento, ad inizio esercizio, del contributo che si prevede sara' posto a carico dell'ente. A seguito della quantificazione definitiva dell'accantonamento da parte dello Stato, la Regione provvede: a) all'impegno della relativa spesa e all'accertamento delle entrate tributarie che l'hanno finanziata; b) alla relativa regolazione contabile, attraverso l'emissione dell'ordinativo di pagamento a valere dell'impegno di cui alla lettera a), versato in entrata del bilancio con imputazione all'accertamento delle entrate tributarie. Per evitare una duplicazione nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di indebitamento della Regione, dato che gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono definiti considerando gli effetti degli accantonamenti in termini di indebitamento, le spese relative agli accantonamenti previsti dalle disposizioni statutarie continuano a non rilevare ai fini del patto di stabilita' interno. 8. Per la Regione i conguagli delle quote di spettanza dei tributi relativi agli esercizi antecedenti il 2014, non gia' contabilizzate a residuo sul bilancio della Regione sono accertate ed imputate all'anno di corresponsione da parte dello Stato. 9. Puo' costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalita' individuate nel principio applicato della contabilita' finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. Puo' costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalita' individuate nel principio applicato della contabilita' finanziaria: a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale e' autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validita' del bilancio di previsione, la copertura puo' essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Restano fermi gli impegni di spesa gia' assunti fino all'esercizio 2015 a valere sugli esercizi successivi al periodo di validita' del bilancio di previsione purche' a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate; b) il 50 per cento delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberati, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo fondo crediti di dubbia esigibilita' (FCDE); c) le riduzioni permanenti della spesa corrente, gia' realizzate - risultanti da un titolo giuridico perfezionato - non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendi contati. 10. In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l'esercizio precedente non e' ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nell'esercizio precedente - tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate - non e' possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalla Regione, fermo restando gli impegni gia' assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il piu' vecchio degli ultimi due esercizi non e' stato rendicontato. 11. Almeno in sede di provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti: a) alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria; b) all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto; c) agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera a) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c) del comma 9, realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.