Art. 27 Disposizioni transitorie e finali 1. Restano fermi gli impegni di spesa gia' assunti entro il 31 dicembre 2015, a valere sugli esercizi successivi al periodo di validita' del bilancio di previsione, purche' a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate. 2. Fermi restando i limiti previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per l'attivazione delle gestioni di fondi al di fuori del bilancio, la disciplina prevista dal medesimo decreto per tali gestioni si applica dal 1° gennaio 2017. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonche' dell'art. 79 dello Statuto, l'adozione dei principi applicati della contabilita' economico-patrimoniale e il conseguente affi ancamento della contabilita' economico-patrimoniale a quella finanziaria, e' posticipato all'esercizio 2017. Conseguentemente trova applicazione il posticipo di un anno previsto dall'art. 11, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 e' predisposto ai sensi della legge regionale di contabilita' nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ai sensi dell'art. 11-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'art. 79 dello Statuto, e' posticipata al 2017 l'adozione del bilancio consolidato. 4. L'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2016, determinato dal ri accertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' e' ri pi anato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle modalita' definite nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 e successivi. 5. Fermo restando l'obbligo di adeguare il presente comma alle disposizioni statali concernenti il coordinamento tra le norme del decreto legislativo n. 118 del 2011 e quelle della legge n. 243 del 2012 in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 266 del 1992: a) le somme iscritte nel bilancio regionale sugli esercizi antecedenti il 2016 per la realizzazione degli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per i medesimi fini; b) le spese di investimento soggette a gara, in presenza di una procedura di gara di affidamento attivata entro il 31 dicembre 2015, possono essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato anche in assenza di aggiudicazione definitiva. 6. Sui fondi di cui all'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e' stanziato uno specifico accantonamento per far fronte ad eventuali ulteriori oneri relativi ai compensi per lo svolgimento degli incarichi previsti dall'art. 39-quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 gia' conferiti alla data del 31 dicembre 2015. L'impegno relativo a tali incarichi, assunti secondo le modalita' vigenti all'atto del conferimento dell'incarico, e' integrato prelevando le relative somme dal fondo di cui a questo comma, nell'anno in cui la spesa diventa esigibile. 7. Dal 2016 la Regione adotta in ogni caso gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. 8. Salve le modificazioni apportate da questa legge all'art. 9 della legge regionale di contabilita', questa legge si applica dal 1° gennaio 2016, subordinatamente all'emanazione da parte dello Stato dei provvedimenti di cui all'art. 79, comma 4-octies, dello Statuto.