Art. 27 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Restano fermi gli impegni di spesa  gia'  assunti  entro  il  31
dicembre 2015, a valere  sugli  esercizi  successivi  al  periodo  di
validita'  del  bilancio  di  previsione,   purche'   a   fronte   di
obbligazioni giuridicamente perfezionate. 
  2. Fermi restando i limiti previsti dal decreto legislativo n.  118
del 2011, per l'attivazione delle gestioni di fondi al di  fuori  del
bilancio, la  disciplina  prevista  dal  medesimo  decreto  per  tali
gestioni si applica dal 1° gennaio 2017. 
  3. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo  n.  118
del 2011, nonche' dell'art. 79 dello Statuto, l'adozione dei principi
applicati della contabilita' economico-patrimoniale e il  conseguente
affi ancamento della  contabilita'  economico-patrimoniale  a  quella
finanziaria,  e'  posticipato  all'esercizio  2017.  Conseguentemente
trova applicazione il posticipo di un  anno  previsto  dall'art.  11,
comma 13, del decreto legislativo n.  118  del  2011.  Il  rendiconto
relativo all'esercizio 2015  e'  predisposto  ai  sensi  della  legge
regionale di contabilita' nel testo  vigente  prima  dell'entrata  in
vigore della presente legge. Ai sensi dell'art. 11-bis, comma 4,  del
decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'art. 79 dello Statuto,  e'
posticipata al 2017 l'adozione del bilancio consolidato. 
  4. L'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1°  gennaio
2016, determinato dal ri accertamento straordinario dei residui e dal
primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' e' ri pi
anato nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  3,  comma  16,  del
decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle  modalita'  definite  nel
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015
e successivi. 
  5. Fermo restando l'obbligo di  adeguare  il  presente  comma  alle
disposizioni statali concernenti il coordinamento tra  le  norme  del
decreto legislativo n. 118 del 2011 e quelle della legge n.  243  del
2012 in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ai  sensi
del decreto legislativo n. 266 del 1992: 
    a) le  somme  iscritte  nel  bilancio  regionale  sugli  esercizi
antecedenti il 2016 per la realizzazione degli accordi  di  programma
quadro con lo  Stato  possono  essere  conservate  a  residuo  per  i
medesimi fini; 
    b) le spese di investimento soggette a gara, in presenza  di  una
procedura di gara di affidamento attivata entro il 31 dicembre  2015,
possono essere finanziate dal fondo pluriennale  vincolato  anche  in
assenza di aggiudicazione definitiva. 
  6. Sui fondi di cui all'art. 46, comma 3, del  decreto  legislativo
n. 118 del 2011 e' stanziato uno  specifico  accantonamento  per  far
fronte ad eventuali ulteriori  oneri  relativi  ai  compensi  per  lo
svolgimento degli incarichi previsti dall'art.  39-quater,  comma  4,
della legge provinciale 19 luglio 1990, n.  23  gia'  conferiti  alla
data del 31 dicembre  2015.  L'impegno  relativo  a  tali  incarichi,
assunti  secondo  le  modalita'  vigenti  all'atto  del  conferimento
dell'incarico, e' integrato prelevando le relative somme dal fondo di
cui a questo comma, nell'anno in cui la spesa diventa esigibile. 
  7. Dal 2016 la Regione adotta in ogni caso gli schemi  di  bilancio
previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che assumono  valore
a tutti gli effetti  giuridici,  anche  con  riguardo  alla  funzione
autorizzatoria. 
  8. Salve le modificazioni apportate  da  questa  legge  all'art.  9
della legge regionale di contabilita', questa legge si applica dal 1°
gennaio 2016, subordinatamente all'emanazione da  parte  dello  Stato
dei provvedimenti di cui all'art. 79, comma 4-octies, dello Statuto.