Art. 29 
 
                          Entrata in vigore 
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione. 
    Trento, 23 novembre 2015 
 
                                ROSSI 
 
(Omissis).