Art. 3 Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale di contabilita' 1. L'art. 4 della legge regionale di contabilita' e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Bilancio di previsione) 1. In relazione a quanto disposto al punto 4.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e' presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno oppure non oltre i 30 giorni dalla presentazione da parte dello Stato del proprio disegno di legge di stabilita' se la presentazione e' successiva al 1° ottobre, ed e' approvato con legge della Regione, seguendo la procedura prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.».