Art. 3 
 
   Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale di contabilita' 
 
  1. L'art. 4 della legge regionale di contabilita' e' sostituito dal
seguente: «Art. 4 (Bilancio di previsione) 1. In relazione  a  quanto
disposto al punto 4.1 del principio contabile  applicato  concernente
la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, il bilancio di previsione,  riferito  ad
un orizzonte temporale almeno triennale, e' presentato  dalla  Giunta
regionale al Consiglio regionale entro il 31  ottobre  di  ogni  anno
oppure non oltre i 30 giorni dalla presentazione da parte dello Stato
del proprio disegno di legge di stabilita'  se  la  presentazione  e'
successiva al 1° ottobre, ed e' approvato con  legge  della  Regione,
seguendo la procedura  prevista  dall'articolo  84  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.».