Art. 4 
 
   Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale di contabilita' 
 
  1. L'art. 6 della legge regionale di contabilita' e' sostituito dal
seguente: «Art. 6 (Documento tecnico di  accompagnamento  e  bilancio
finanziario gestionale). - 1. Ai sensi dell'art. 39,  comma  10,  del
decreto legislativo n. 118 del 2011, contestualmente all'approvazione
della delibera di approvazione del disegno di legge di  bilancio,  la
Giunta regionale approva il documento tecnico di accompagnamento, che
deve essere trasmesso a fini conoscitivi al Consiglio  regionale,  ed
il bilancio finanziario gestionale. 
  2. A seguito dell'approvazione da  parte  del  Consiglio  regionale
della legge di bilancio la Giunta regionale  riapprova  il  documento
tecnico di  accompagnamento  e  il  bilancio  finanziario  gestionale
adeguandolo alle modifiche apportate  dal  Consiglio  al  disegno  di
legge presentato dalla Giunta regionale.».