Art. 4 Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale di contabilita' 1. L'art. 6 della legge regionale di contabilita' e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale). - 1. Ai sensi dell'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, contestualmente all'approvazione della delibera di approvazione del disegno di legge di bilancio, la Giunta regionale approva il documento tecnico di accompagnamento, che deve essere trasmesso a fini conoscitivi al Consiglio regionale, ed il bilancio finanziario gestionale. 2. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge di bilancio la Giunta regionale riapprova il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale adeguandolo alle modifiche apportate dal Consiglio al disegno di legge presentato dalla Giunta regionale.».