Art. 5 Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale di contabilita' 1. Dopo l'art. 8 della legge regionale di contabilita' e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Documento di economia e finanza regionale). - 1. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) elaborato ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, individua, in particolare, con riferimento al periodo di validita' del bilancio di previsione, gli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche definite nel Programma di legislatura e fornisce un'indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi. 2. La Giunta regionale approva il DEFR entro il 30 giugno di ogni anno e ne cura la trasmissione al Consiglio regionale, che lo esamina secondo le procedure previste dal proprio Regolamento interno. 3. La Giunta regionale, unitamente al disegno di legge concernente il bilancio di previsione, presenta al Consiglio regionale una nota di aggiornamento al DEFR medesimo. La nota di aggiornamento del DEFR aggiorna e sviluppa i contenuti del DEFR.».