Art. 5 
 
  Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale di contabilita' 
 
  1. Dopo l'art. 8 della legge regionale di contabilita' e'  inserito
il seguente: «Art. 8-bis (Documento di economia e finanza regionale).
- 1. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) elaborato ai
sensi  del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011,  individua,  in
particolare, con riferimento al periodo di validita' del bilancio  di
previsione,   gli   obiettivi   programmatici   necessari   per    il
conseguimento delle  linee  strategiche  definite  nel  Programma  di
legislatura  e  fornisce  un'indicazione  di  massima  delle   azioni
attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi. 
  2. La Giunta regionale approva il DEFR entro il 30 giugno  di  ogni
anno e ne cura la trasmissione al Consiglio regionale, che lo esamina
secondo le procedure previste dal proprio Regolamento interno. 
  3. La Giunta regionale, unitamente al disegno di legge  concernente
il bilancio di previsione, presenta al Consiglio regionale  una  nota
di aggiornamento al DEFR medesimo. La nota di aggiornamento del  DEFR
aggiorna e sviluppa i contenuti del DEFR.».