Art. 6 
 
   Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale di contabilita' 
 
  1. L'art. 9 della legge regionale di contabilita' e' sostituito dal
seguente: «Art. 9 (Legge di stabilita' regionale e legge collegata).-
1.  Contemporaneamente  al  disegno  di  legge  di  approvazione  del
bilancio, la Giunta regionale  presenta  al  Consiglio  regionale  un
disegno di legge di stabilita' regionale ai sensi dell'art. 36, comma
4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e l'eventuale  disegno  di
legge collegato. 
  2. In relazione alle competenze spettanti alla Regione  secondo  lo
Statuto,  oltre  ai  contenuti  richiesti  per   l'applicazione   del
principio  riguardante  la  programmazione   previsto   dal   decreto
legislativo n. 118 del 2011, la legge di  stabilita'  regionale  puo'
contenere disposizioni  in  materia  di  personale  regionale,  sulla
determinazione della relativa spesa e sulla copertura degli oneri per
il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. 
  3. Il disegno di legge collegato puo' contenere disposizioni aventi
riflessi  sul  bilancio  per  attuare  il   DEFR   nonche'   per   il
raggiungimento degli  obiettivi  di  razionalizzazione  della  spesa,
equita' e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica  e
di  bilancio  della  Regione  e  per  l'adeguamento  della  normativa
regionale  agli  obblighi  derivanti  dalla   normativa   statale   e
comunitaria nonche' l'abrogazione di disposizioni desuete.».