Art. 6 Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale di contabilita' 1. L'art. 9 della legge regionale di contabilita' e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Legge di stabilita' regionale e legge collegata).- 1. Contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di stabilita' regionale ai sensi dell'art. 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e l'eventuale disegno di legge collegato. 2. In relazione alle competenze spettanti alla Regione secondo lo Statuto, oltre ai contenuti richiesti per l'applicazione del principio riguardante la programmazione previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, la legge di stabilita' regionale puo' contenere disposizioni in materia di personale regionale, sulla determinazione della relativa spesa e sulla copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. 3. Il disegno di legge collegato puo' contenere disposizioni aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR nonche' per il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equita' e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio della Regione e per l'adeguamento della normativa regionale agli obblighi derivanti dalla normativa statale e comunitaria nonche' l'abrogazione di disposizioni desuete.».