Art. 8 
 
   Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale di contabilita' 
 
  1. L'art. 12 della legge regionale di  contabilita'  e'  sostituito
dal seguente: «Art. 12 (Garanzie prestate dalla Regione).  -  1.  Con
legge regionale puo' essere autorizzata la prestazione da parte della
Regione di garanzie a favore di enti e di altri soggetti in relazione
a operazioni di indebitamento o anticipazioni. 
  2. Nel bilancio regionale sono disposti gli stanziamenti necessari,
determinati in relazione alle caratteristiche del debitore principale
e ai profili di rischio assunti dalla Regione cosi' come definiti con
deliberazione  della  Giunta  regionale,  per  anticipare  gli  oneri
conseguenti alla prestazione delle garanzie, con esclusione di quelle
prestate ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del  codice  civile,
nonche' per la corrispondente acquisizione al bilancio delle  entrate
derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie.».