Art. 8 Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale di contabilita' 1. L'art. 12 della legge regionale di contabilita' e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Garanzie prestate dalla Regione). - 1. Con legge regionale puo' essere autorizzata la prestazione da parte della Regione di garanzie a favore di enti e di altri soggetti in relazione a operazioni di indebitamento o anticipazioni. 2. Nel bilancio regionale sono disposti gli stanziamenti necessari, determinati in relazione alle caratteristiche del debitore principale e ai profili di rischio assunti dalla Regione cosi' come definiti con deliberazione della Giunta regionale, per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile, nonche' per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie.».