Art. 9 Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale di contabilita' 1. L'art. 13 della legge regionale di contabilita' e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Variazioni di bilancio).- 1. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 la Giunta regionale puo': a) apportare al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale variazioni compensative tra le dotazioni dei macroaggregati appartenenti al medesimo programma e titolo, in relazione all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011; b) apportare le altre variazioni previste dall'art. 46, comma 3, e dall'art. 48, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 118 del 2011, salvo diversa previsione del regolamento di contabilita' in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011; c) effettuare modifiche agli elenchi di cui all'art. 39, comma 11, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 118 del 2011; d) apportare variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestional e per incrementare le entrate e le spese afferenti i conferimenti di beni e crediti a titolo di aumento di capitale sociale, nonche' quelle afferenti le permute di beni, crediti o altre attivita', nel rispetto dell'ordinamento statutario e delle eventuali indicazioni contenute nel DEFR. 3. Il dirigente competente in materia finanziaria puo': a) effettuare le variazioni di cui all'art. 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, salvo diversa previsione del regolamento di contabilita' in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011; b) effettuare i prelievi dai fondi di cui all'art. 48, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011. 4. I dirigenti sono autorizzati ad effettuare con proprio provvedimento storni di cassa fra i propri capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato. 5. Le variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gesti onal e possono essere adottate con il medesimo provvedimento riportando in distinti allegati le variazioni relative all'uno e all'altro documento. 6. Nel rispetto degli schemi di bilancio del decreto legislativo n. 118 del 2011, nei casi in cui la variazione di bilancio e' di competenza della Giunta regionale o del dirigente competente in materia finanziaria e' disposta, se necessario, l'istituzione di nuove tipologie, nuovi programmi e nuovi capitoli.».