Art. 9 
 
   Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale di contabilita' 
 
  1. L'art. 13 della legge regionale di  contabilita'  e'  sostituito
dal seguente: «Art. 13 (Variazioni di bilancio).-  1.  Le  leggi  che
comportano nuove o  maggiori  spese  possono  autorizzare  la  Giunta
regionale ad apportare, con  propria  deliberazione,  le  conseguenti
variazioni al bilancio. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto  legislativo  n.  118
del 2011 la Giunta regionale puo': 
    a) apportare  al  documento  tecnico  di  accompagnamento  ed  al
bilancio gestionale variazioni  compensative  tra  le  dotazioni  dei
macroaggregati  appartenenti  al  medesimo  programma  e  titolo,  in
relazione all'art. 39, comma 10, del decreto legislativo n.  118  del
2011; 
    b) apportare le altre variazioni previste dall'art. 46, comma  3,
e dall'art. 48, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo  n.
118  del  2011,  salvo  diversa   previsione   del   regolamento   di
contabilita' in coerenza con quanto previsto dal decreto  legislativo
n. 118 del 2011; 
    c) effettuare modifiche agli elenchi di cui  all'art.  39,  comma
11, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 118 del 2011; 
    d) apportare variazioni al bilancio di previsione,  al  documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestional e per incrementare
le entrate e le spese afferenti i conferimenti di beni  e  crediti  a
titolo di aumento di capitale sociale, nonche'  quelle  afferenti  le
permute  di  beni,  crediti   o   altre   attivita',   nel   rispetto
dell'ordinamento statutario e delle eventuali  indicazioni  contenute
nel DEFR. 
  3. Il dirigente competente in materia finanziaria puo': 
    a) effettuare le variazioni di cui  all'art.  51,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 118 del 2011,  salvo  diversa  previsione  del
regolamento di contabilita'  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal
decreto legislativo n. 118 del 2011; 
    b) effettuare i prelievi dai fondi di cui all'art. 48,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011. 
  4.  I  dirigenti  sono  autorizzati  ad  effettuare   con   proprio
provvedimento storni di cassa fra i propri capitoli appartenenti allo
stesso macroaggregato. 
  5. Le variazioni al documento  tecnico  di  accompagnamento  ed  al
bilancio finanziario gesti onal e  possono  essere  adottate  con  il
medesimo provvedimento riportando in distinti allegati le  variazioni
relative all'uno e all'altro documento. 
  6. Nel rispetto degli schemi di bilancio del decreto legislativo n.
118 del 2011, nei casi  in  cui  la  variazione  di  bilancio  e'  di
competenza della Giunta  regionale  o  del  dirigente  competente  in
materia finanziaria e'  disposta,  se  necessario,  l'istituzione  di
nuove tipologie, nuovi programmi e nuovi capitoli.».