Art. 10 
 
                      Sostituzione dell'art. 15 
                 della legge regionale n. 2 del 2009 
 
  1. L'art. 15 della legge regionale n. 2 del 2009 e' sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  15.  (Inserzioni  gratuite)  -  1.  La  pubblicazione  sul
Bollettino Ufficiale e'  effettuata  senza  oneri  per  l'ente  o  il
soggetto richiedente. 
  2. I testi da pubblicare sono soggetti all'osservanza delle vigenti
disposizioni in materia di bollo.».