Art. 10 Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 2 del 2009 1. L'art. 15 della legge regionale n. 2 del 2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 15. (Inserzioni gratuite) - 1. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e' effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto richiedente. 2. I testi da pubblicare sono soggetti all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.».