Art. 2 Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2009 1. L'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. (Articolazione del Bollettino Ufficiale) - 1. Il Bollettino Ufficiale e' pubblicato in due sezioni: a) Sezione generale che comprende: 1. parte prima: atti regionali, provinciali e comunali; 2. parte seconda: atti comunitari e statali; 3. parte terza: avvisi legali e bandi di gara; b) Sezione concorsi: 1. concorsi ed esami.».