Art. 2 
 
                      Sostituzione dell'art. 3 
                 della legge regionale n. 2 del 2009 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale n. 2 del 2009 e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  3.  (Articolazione  del  Bollettino  Ufficiale)  -  1.  Il
Bollettino Ufficiale e' pubblicato in due sezioni: 
      a) Sezione generale che comprende: 
  1. parte prima: atti regionali, provinciali e comunali; 
  2. parte seconda: atti comunitari e statali; 
  3. parte terza: avvisi legali e bandi di gara; 
      b) Sezione concorsi: 
        1. concorsi ed esami.».