Art. 3 Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2009 1. L'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Sezione generale - parte prima: atti regionali, provinciali e comunali) - 1. Nella Sezione generale - parte prima sono pubblicati: a) le leggi ed i regolamenti della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; b) i decreti del Presidente della Regione e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano; c) i provvedimenti ed i comunicati degli organi legislativi degli stessi enti; d) i provvedimenti, le ordinanze ed i comunicati degli organi amministrativi e dei responsabili delle strutture dei suddetti enti; e) i provvedimenti e comunicati emessi da enti pubblici, dalle societa' partecipate e dalle societa' controllate dagli stessi enti o dagli enti delegati dalla Regione o dalle Province autonome quando la pubblicazione e' prevista da legge o regolamento; f) gli statuti, i regolamenti, i provvedimenti am-ministrativi ed i comunicati dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunita' Montane e delle Comunita' di Valle della regione; g) gli statuti delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona site nella regione, la cui pubblicazione sia stabilita con legge; h) le richieste ed i risultati di referendum relativi a leggi della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; i) i testi unici, i testi coordinati ed i testi aggiornati degli atti normativi della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; l) le impugnazioni delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato da parte della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; le impugnazioni delle leggi della Regione da parte dello Stato e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; le impugnazioni delle leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano da parte dello Stato e della Regione; le impugnazioni di leggi regionali e di leggi della Provincia autonoma di Bolzano previste dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' i ricorsi per regolamento di competenza tra Stato, Regione e Province autonome di Trento e di Bolzano, tra Regione e Province e tra Province; m) inoltre a richiesta degli interessati, i provvedimenti, gli avvisi e gli annunzi la cui pubblicazione e' prevista da leggi o regolamenti.».