Art. 3 
 
                      Sostituzione dell'art. 4 
                 della legge regionale n. 2 del 2009 
 
  1. L'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2009 e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  4.  (Sezione  generale  -  parte  prima:  atti  regionali,
provinciali e comunali) - 1. Nella Sezione  generale  -  parte  prima
sono pubblicati: 
  a) le leggi  ed  i  regolamenti  della  Regione  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  b) i decreti del Presidente della Regione e  dei  Presidenti  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  c) i provvedimenti ed i comunicati degli organi  legislativi  degli
stessi enti; 
  d) i provvedimenti, le  ordinanze  ed  i  comunicati  degli  organi
amministrativi e dei responsabili delle strutture dei suddetti enti; 
  e) i provvedimenti e comunicati  emessi  da  enti  pubblici,  dalle
societa' partecipate e dalle societa' controllate dagli stessi enti o
dagli enti delegati dalla Regione o dalle Province autonome quando la
pubblicazione e' prevista da legge o regolamento; 
  f) gli statuti, i regolamenti, i provvedimenti am-ministrativi ed i
comunicati dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, delle Unioni di Comuni
e delle Comunita' Montane e delle Comunita' di Valle della regione; 
  g) gli statuti delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona site
nella regione, la cui pubblicazione sia stabilita con legge; 
      h) le richieste ed i risultati di referendum relativi  a  leggi
della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
      i) i testi unici, i testi  coordinati  ed  i  testi  aggiornati
degli atti normativi della  Regione  e  delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
      l) le impugnazioni delle leggi e degli  atti  aventi  forza  di
legge dello Stato da parte della Regione e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano; le impugnazioni delle  leggi  della  Regione  da
parte dello Stato e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano;
le impugnazioni delle leggi delle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano da parte dello Stato e  della  Regione;  le  impugnazioni  di
leggi regionali e  di  leggi  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano
previste dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, nonche' i ricorsi per regolamento di  competenza
tra Stato, Regione e Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  tra
Regione e Province e tra Province; 
      m) inoltre a richiesta degli interessati, i provvedimenti,  gli
avvisi e gli annunzi la cui pubblicazione  e'  prevista  da  leggi  o
regolamenti.».