Art. 7 Modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 2 del 2009 1. All'art. 9 della legge regionale n. 2 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: (Uso delle lingue); b) al comma 1 le parole «Nelle parti prima e seconda» sono sostituite con «Nella Sezione generale - parte prima e seconda»; c) al comma 7 le parole «nelle parti prima e seconda» sono sostituite con «nella Sezione generale - parte prima e seconda»; d) al comma 8 le parole «Nella parte terza» sono sostituite con «Nella Sezione generale - parte terza»; e) al comma 9 le parole «Nella parte quarta» sono sostituite da «Nella Sezione concorsi».