Art. 7 
 
                        Modifica dell'art. 9 
                 della legge regionale n. 2 del 2009 
 
  1. All'art. 9 della legge regionale n. 2 del 2009 sono apportate le
seguenti modifiche: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: (Uso delle lingue); 
  b) al comma  1  le  parole  «Nelle  parti  prima  e  seconda»  sono
sostituite con «Nella Sezione generale - parte prima e seconda»; 
  c) al comma  7  le  parole  «nelle  parti  prima  e  seconda»  sono
sostituite con «nella Sezione generale - parte prima e seconda»; 
  d) al comma 8 le parole «Nella parte  terza»  sono  sostituite  con
«Nella Sezione generale - parte terza»; 
  e) al comma 9 le parole «Nella parte  quarta»  sono  sostituite  da
«Nella Sezione concorsi».