Art. 9 Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2009 1. L'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 13. (Richieste di pubblicazione) - 1. Le richieste di pubblicazione sono presentate, a cura di enti pubblici o altri soggetti interessati, all'Ufficio regionale competente per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale. 2. La pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale avviene nel testo pervenuto all'ufficio competente. La responsabilita' e la correttezza dei contenuti degli atti sono imputabili esclusivamente a coloro che hanno adottato il provvedimento. 3. La pubblicazione degli atti e' effettuata di norma nel testo integrale, per estratto o, al fine di tutelare la riservatezza, per estremi. 4. Con provvedimento del Presidente della Regione saranno definite le procedure e la gestione informatica per il trattamento dei documenti da pubblicare nel Bollettino Ufficiale telematico. 5. Il trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti pubblicati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilita', necessita' e non eccedenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche. A tal fine i soggetti richiedenti la pubblicazione, quali responsabili del trattamento dati, devono trasmettere gli atti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali omettendo tutte le informazioni che possono contrastare le esigenze di tutela previste nel decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.».