Art. 9 
 
                      Sostituzione dell'art. 13 
                 della legge regionale n. 2 del 2009 
 
  1. L'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2009 e' sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 13. (Richieste di  pubblicazione)  -  1.  Le  richieste  di
pubblicazione sono presentate,  a  cura  di  enti  pubblici  o  altri
soggetti  interessati,  all'Ufficio  regionale  competente   per   la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale. 
  2. La pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale avviene nel
testo pervenuto  all'ufficio  competente.  La  responsabilita'  e  la
correttezza dei contenuti degli atti sono imputabili esclusivamente a
coloro che hanno adottato il provvedimento. 
  3. La pubblicazione degli atti e' effettuata  di  norma  nel  testo
integrale, per estratto o, al fine di tutelare la  riservatezza,  per
estremi. 
  4. Con provvedimento del Presidente della Regione saranno  definite
le procedure  e  la  gestione  informatica  per  il  trattamento  dei
documenti da pubblicare nel Bollettino Ufficiale telematico. 
  5. Il trattamento dei dati personali eventualmente contenuti  negli
atti pubblicati avviene nel  rispetto  dei  principi  di  pertinenza,
indispensabilita', necessita' e  non  eccedenza  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia  di  protezione
dei dati personali» e successive modifiche. A  tal  fine  i  soggetti
richiedenti la  pubblicazione,  quali  responsabili  del  trattamento
dati, devono trasmettere gli atti nel  rispetto  della  normativa  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali  omettendo   tutte   le
informazioni che possono contrastare le esigenze di  tutela  previste
nel decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.».