Art. 10 
 
             Attivita' presso altre strutture pubbliche 
 
  1. Le attivita' svolte presso altre  strutture  provinciali,  altri
enti pubblici provinciali o  scuole  a  carattere  statale  non  sono
considerate attivita' extraservizio se le retribuzioni del  personale
sono  a  carico  dell'amministrazione  provinciale.  In  questi  casi
l'attivita'  e'  retribuita   mediante   i   previsti   elementi   di
retribuzione e non sono ammissibili compensi diretti al personale. 
  2. Nei casi indicati al comma 1 le ore dei contratti individuali di
lavoro non possono superare  complessivamente  il  monte  ore  di  un
rapporto di lavoro  a  tempo  pieno.  Le  ore  per  le  attivita'  di
insegnamento sono  ricalcolate  a  tal  fine  in  ore  amministrative
secondo  le  disposizioni  vigenti.  La  prestazione   di   eventuali
ulteriori ore puo'  essere  pagata  solo  mediante  gli  elementi  di
retribuzione aggiuntivi.