Art. 11 Disposizioni particolari per il personale dirigente 1. Fatta salva l'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita', il personale dirigente puo' essere autorizzato soltanto allo svolgimento di attivita' extraservizio occasionali e temporanee che comportino un impegno non significativo ai fini dell'assolvimento delle funzioni loro assegnate. 2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal direttore generale/dalla direttrice generale, previo parere del diretto superiore. 3. Per quanto riguarda l'esercizio dell'attivita' libero-professionale, trovano applicazione le particolari disposizioni vigenti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale.