Art. 11 
 
         Disposizioni particolari per il personale dirigente 
 
  1. Fatta salva l'osservanza di tutte le disposizioni  del  presente
regolamento   e   delle   disposizioni   vigenti   in   materia    di
incompatibilita', il  personale  dirigente  puo'  essere  autorizzato
soltanto allo svolgimento di attivita'  extraservizio  occasionali  e
temporanee che  comportino  un  impegno  non  significativo  ai  fini
dell'assolvimento delle funzioni loro assegnate. 
  2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal  direttore  generale/dalla
direttrice generale, previo parere del diretto superiore. 
  3.    Per    quanto     riguarda     l'esercizio     dell'attivita'
libero-professionale,    trovano    applicazione    le    particolari
disposizioni  vigenti  per  la  dirigenza  sanitaria   del   Servizio
sanitario provinciale.