Art. 12 
 
                      Disposizioni particolari 
                 per il Corpo forestale provinciale 
 
  1.   Fermo   restando   il   rispetto    delle    norme    generali
sull'incompatibilita' e sul cumulo di  impieghi,  sono  incompatibili
con l'appartenenza al Corpo forestale provinciale le seguenti cariche
e attivita': 
    a)  sindaco,  assessore   comunale,   presidente   di   comunita'
comprensoriale,  di  consorzio  tra  enti  locali  o  di   un'azienda
municipalizzata; 
    b) presidente di un consorzio di bonifica, di  un'interessenza  o
di un'amministrazione separata di beni di uso civico; 
    c) membro di giunta di un'amministrazione separata di beni di uso
civico; 
    d)    rappresentante    dell'associazione     cacciatori     piu'
rappresentativa a livello provinciale  o  comprensoriale,  rettore  o
membro di giunta di riserva di caccia o rettore o  guardia  venatoria
volontaria di una riserva privata di caccia; 
    e) comandante di un corpo dei vigili del fuoco volontario; 
    f) presidente o gestore di un'acqua da  pesca  nell'ambito  della
propria circoscrizione di vigilanza; 
    g) presidente di un'associazione turistica; 
    h) attivita' che possano  dar  luogo  a  conflitti  di  interesse
nell'ambito  di  approvazioni,   sorveglianza   e   controllo,   come
consulenza, progettazione, direzione dei lavori o rilievi tecnici. 
  2. Sono circoscrizioni di vigilanza di cui al comma 1, lettera  f),
l'ispettorato  forestale,  la  stazione  forestale,  la  stazione  di
sorveglianza nel parco nazionale dello Stelvio e il posto di custodia
ittico-venatoria. 
  3. Per il personale avente  la  qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza, di ufficiale o di agente di polizia  giudiziaria,  trovano
altresi' applicazione le disposizioni speciali  sull'incompatibilita'
e sul  divieto  di  cumulo  di  impieghi  previste  per  il  predetto
personale.