Art. 12 Disposizioni particolari per il Corpo forestale provinciale 1. Fermo restando il rispetto delle norme generali sull'incompatibilita' e sul cumulo di impieghi, sono incompatibili con l'appartenenza al Corpo forestale provinciale le seguenti cariche e attivita': a) sindaco, assessore comunale, presidente di comunita' comprensoriale, di consorzio tra enti locali o di un'azienda municipalizzata; b) presidente di un consorzio di bonifica, di un'interessenza o di un'amministrazione separata di beni di uso civico; c) membro di giunta di un'amministrazione separata di beni di uso civico; d) rappresentante dell'associazione cacciatori piu' rappresentativa a livello provinciale o comprensoriale, rettore o membro di giunta di riserva di caccia o rettore o guardia venatoria volontaria di una riserva privata di caccia; e) comandante di un corpo dei vigili del fuoco volontario; f) presidente o gestore di un'acqua da pesca nell'ambito della propria circoscrizione di vigilanza; g) presidente di un'associazione turistica; h) attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse nell'ambito di approvazioni, sorveglianza e controllo, come consulenza, progettazione, direzione dei lavori o rilievi tecnici. 2. Sono circoscrizioni di vigilanza di cui al comma 1, lettera f), l'ispettorato forestale, la stazione forestale, la stazione di sorveglianza nel parco nazionale dello Stelvio e il posto di custodia ittico-venatoria. 3. Per il personale avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza, di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, trovano altresi' applicazione le disposizioni speciali sull'incompatibilita' e sul divieto di cumulo di impieghi previste per il predetto personale.