Art. 2 
 
                             Limitazioni 
 
  1.  Le  attivita'  extraservizio  sono   soggette   alle   seguenti
limitazioni: 
    a) non devono comportare un conflitto d'interesse; 
    b) il relativo impegno temporale non deve pregiudicare  in  alcun
modo l'attivita' di servizio; 
    c) possono essere svolte solamente al  di  fuori  dell'orario  di
lavoro; 
    d) per la relativa effettuazione non e'  consentito  l'uso  delle
strutture e dei mezzi dell'ente di appartenenza; 
    e) deve essere in ogni caso garantito il recupero psicofisico. 
  2. Il personale che intende svolgere attivita'  extraservizio  deve
informare per iscritto il superiore competente e  la  ripartizione  o
struttura  competente  in  materia  di  personale   sugli   interessi
finanziari o non finanziari che possono comportare  un  conflitto  di
interessi con l'attivita' svolta. Su richiesta, il personale fornisce
ulteriori informazioni in ordine alla propria situazione patrimoniale
e tributaria. 
  3. Il superiore competente esercita la funzione di vigilanza  e  ha
l'obbligo di informare la ripartizione o struttura competente per  il
personale  in  ordine   all'osservanza   delle   disposizioni   sulle
incompatibilita' e sul divieto di cumulo di impieghi e  incarichi  da
parte del personale.