Art. 2 Limitazioni 1. Le attivita' extraservizio sono soggette alle seguenti limitazioni: a) non devono comportare un conflitto d'interesse; b) il relativo impegno temporale non deve pregiudicare in alcun modo l'attivita' di servizio; c) possono essere svolte solamente al di fuori dell'orario di lavoro; d) per la relativa effettuazione non e' consentito l'uso delle strutture e dei mezzi dell'ente di appartenenza; e) deve essere in ogni caso garantito il recupero psicofisico. 2. Il personale che intende svolgere attivita' extraservizio deve informare per iscritto il superiore competente e la ripartizione o struttura competente in materia di personale sugli interessi finanziari o non finanziari che possono comportare un conflitto di interessi con l'attivita' svolta. Su richiesta, il personale fornisce ulteriori informazioni in ordine alla propria situazione patrimoniale e tributaria. 3. Il superiore competente esercita la funzione di vigilanza e ha l'obbligo di informare la ripartizione o struttura competente per il personale in ordine all'osservanza delle disposizioni sulle incompatibilita' e sul divieto di cumulo di impieghi e incarichi da parte del personale.