Art. 3 Attivita' extraservizio consentite senza autorizzazione 1. Il personale puo' svolgere le seguenti attivita' extraservizio senza autorizzazione: a) cariche non remunerate presso societa' cooperative, associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro; b) attivita' per le quali non e' previsto alcun compenso; c) cariche presso societa' o enti per le quali la nomina o la designazione e' riservata alla Provincia o ad altri enti pubblici, se gli incarichi fanno parte degli obblighi di servizio e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita'; d) partecipazioni a societa' di capitali o partecipazioni in qualita' di socio accomandante in societa' in accomandita semplice, sempreche' non vengano assunte funzioni con poteri decisionali o gestionali; e) mandati politici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita'. 2. In caso di attivita' non remunerate possono essere rimborsate le spese documentate e corrisposti i gettoni di presenza.