Art. 3 
 
       Attivita' extraservizio consentite senza autorizzazione 
 
  1. Il personale puo' svolgere le seguenti  attivita'  extraservizio
senza autorizzazione: 
    a)  cariche   non   remunerate   presso   societa'   cooperative,
associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro; 
    b) attivita' per le quali non e' previsto alcun compenso; 
    c) cariche presso societa' o enti per le quali  la  nomina  o  la
designazione e' riservata alla Provincia o ad altri enti pubblici, se
gli incarichi fanno parte degli obblighi di servizio e  nel  rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita'; 
    d) partecipazioni a societa'  di  capitali  o  partecipazioni  in
qualita' di socio accomandante in societa' in  accomandita  semplice,
sempreche' non vengano assunte  funzioni  con  poteri  decisionali  o
gestionali; 
      e) mandati politici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di incompatibilita'. 
  2. In caso di attivita' non remunerate possono essere rimborsate le
spese documentate e corrisposti i gettoni di presenza.