Art. 4 
 
              Attivita' extraservizio di modica entita' 
 
  1. Il personale puo' svolgere le seguenti attivita'  extraservizio,
a condizione  che  il  relativo  compenso  non  superi  l'importo  di
1.000,00 euro lordi per anno solare: 
    a) attivita' di relatore; 
    b) attivita' artistiche; 
    c) collaborazioni occasionali; 
    d) attivita' accessorie pagate con voucher o simili. 
  2. In questi casi e' sufficiente  una  comunicazione  al  superiore
competente,  che  verifica  il  rispetto  delle  limitazioni  di  cui
all'articolo  2.  L'attivita'  e'  considerata  autorizzata  con   la
conferma della verifica.