Art. 4 Attivita' extraservizio di modica entita' 1. Il personale puo' svolgere le seguenti attivita' extraservizio, a condizione che il relativo compenso non superi l'importo di 1.000,00 euro lordi per anno solare: a) attivita' di relatore; b) attivita' artistiche; c) collaborazioni occasionali; d) attivita' accessorie pagate con voucher o simili. 2. In questi casi e' sufficiente una comunicazione al superiore competente, che verifica il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 2. L'attivita' e' considerata autorizzata con la conferma della verifica.