Art. 6 Ulteriori prestazioni di lavoro del personale a tempo parziale 1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere autorizzato all'esercizio di ulteriori prestazioni di lavoro, nel rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 2, sempreche' l'ente non offra un adeguato impiego a tempo pieno. In tal caso i proventi lordi, rilevanti ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, non possono superare in ogni caso complessivamente il 130 per cento dello stipendio lordo di livello annuo spettante a tempo pieno, compresa l'indennita' integrativa speciale. 2. In caso di rapporto a tempo parziale, a richiesta oppure non appena l'ente di appartenenza offre la possibilita' di un rapporto di lavoro a tempo pieno a condizioni non disagiate, trova applicazione il limite di reddito di cui all'articolo 5, comma 2. 3. Il limite di reddito di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti del personale assunto nei settori dell'istruzione e della ricerca scientifica con contratto di lavoro a tempo parziale, per la copertura di posti riservati preventivamente e per un periodo determinato ad esperti esterni.