Art. 6 
 
            Ulteriori prestazioni di lavoro del personale 
                          a tempo parziale 
 
  1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere
autorizzato all'esercizio di ulteriori  prestazioni  di  lavoro,  nel
rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 2,  sempreche'  l'ente
non offra un adeguato impiego a tempo pieno. In tal caso  i  proventi
lordi, rilevanti ai  fini  dell'imposta  sui  redditi  delle  persone
fisiche, non possono superare in ogni caso  complessivamente  il  130
per cento dello stipendio lordo di livello annuo  spettante  a  tempo
pieno, compresa l'indennita' integrativa speciale. 
  2. In caso di rapporto a tempo parziale,  a  richiesta  oppure  non
appena l'ente di appartenenza offre la possibilita' di un rapporto di
lavoro a tempo pieno a condizioni non disagiate,  trova  applicazione
il limite di reddito di cui all'articolo 5, comma 2. 
  3. Il limite di reddito di cui al comma 1  non  trova  applicazione
nei confronti del personale assunto  nei  settori  dell'istruzione  e
della ricerca scientifica con contratto di lavoro a  tempo  parziale,
per la copertura di posti riservati preventivamente e per un  periodo
determinato ad esperti esterni.