Art. 7 Assenze dal servizio 1. Alla luce delle disposizioni del presente regolamento le attivita' extraservizio possono essere autorizzate anche in caso di assenza dal servizio, previa richiesta dettagliatamente motivata da parte del personale. 2. In caso di assenza retribuita possono essere eseguite solo le attivita' extraservizio di modica entita' di cui all'articolo 4; in caso di assenza non retribuita trova applicazione il limite di reddito di cui all'articolo 5, comma 2. 3. Il superamento dei limiti di reddito di cui al comma 2 puo' essere autorizzato nei seguenti casi: a) dietro presentazione di idonea documentazione comprovante una situazione di sopravvenuto e imprevisto disagio personale; b) per concedere al personale per una sola volta e al massimo per un anno la possibilita' di svilupparsi o riorientarsi professionalmente. 4. In caso di assenza per malattia o di congedo obbligatorio per maternita' non e' consentito lo svolgimento di alcuna attivita' extraservizio.