Art. 7 
 
                        Assenze dal servizio 
 
  1.  Alla  luce  delle  disposizioni  del  presente  regolamento  le
attivita' extraservizio possono essere autorizzate anche in  caso  di
assenza dal servizio, previa richiesta dettagliatamente  motivata  da
parte del personale. 
  2. In caso di assenza retribuita possono essere  eseguite  solo  le
attivita' extraservizio di modica entita' di cui all'articolo  4;  in
caso di assenza  non  retribuita  trova  applicazione  il  limite  di
reddito di cui all'articolo 5, comma 2. 
  3. Il superamento dei limiti di reddito di  cui  al  comma  2  puo'
essere autorizzato nei seguenti casi: 
    a) dietro presentazione di idonea documentazione comprovante  una
situazione di sopravvenuto e imprevisto disagio personale; 
    b) per concedere al personale per una sola volta e al massimo per
un   anno   la   possibilita'   di   svilupparsi    o    riorientarsi
professionalmente. 
  4. In caso di assenza per malattia o di  congedo  obbligatorio  per
maternita' non e'  consentito  lo  svolgimento  di  alcuna  attivita'
extraservizio.