Art. 8 
 
         Gestione e controllo delle attivita' extraservizio 
 
  1. Per la gestione e l'autorizzazione delle attivita' extraservizio
del proprio personale  i  singoli  enti  possono  utilizzare  sistemi
telematici. 
  2. Ai fini della verifica del rispetto  dei  limiti,  il  personale
comunica annualmente  al  proprio  ente  di  appartenenza,  entro  il
termine e secondo le modalita' dallo stesso prestabiliti, i  proventi
lordi dell'attivita' extraservizio. 
  3. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge  provinciale  19  maggio
2015, n.  6,  relativo  all'obbligo  di  comunicazione  dei  soggetti
pubblici o  privati  che  conferiscono  un  incarico  a  una  persona
dipendente  da  un  ente  pubblico,  non  trova  applicazione  se  il
personale interessato vi provvede direttamente. 
  4. Gli enti di appartenenza eseguono  controlli  a  campione  sulle
attivita' extraservizio autorizzate e possono  eseguire  controlli  a
campione su tutto il proprio personale. 
  5. Le attivita' extraservizio  autorizzate  nell'anno  solare  sono
pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo sul  sito  internet
«Amministrazione trasparente» dell'ente di appartenenza. 
  6. L'esecuzione di un'attivita'  extraservizio  in  violazione  dei
limiti e  degli  obblighi  stabiliti  comporta  l'applicazione  delle
sanzioni disciplinari ed eventualmente la revoca dell'autorizzazione.