Art. 9 Attivita' istituzionali remunerate da terzi 1. Al personale che, in connessione con i compiti istituzionali, svolge saltuariamente attivita' remunerate da terzi all'ente di appartenenza, puo' essere assegnata un'indennita' di istituto, tenendo conto dell'ammontare dei compensi percepiti dall'ente di appartenenza e delle risorse dallo stesso impiegate per la relativa attivita'.