Art. 9 
 
             Attivita' istituzionali remunerate da terzi 
 
  1. Al personale che, in connessione con  i  compiti  istituzionali,
svolge saltuariamente  attivita'  remunerate  da  terzi  all'ente  di
appartenenza,  puo'  essere  assegnata  un'indennita'  di   istituto,
tenendo conto dell'ammontare  dei  compensi  percepiti  dall'ente  di
appartenenza e delle risorse dallo stesso impiegate per  la  relativa
attivita'.